DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 23 - Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 5 marzo 2010) Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), e in particolare l'art. 5;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 novembre 2009

Visto il parere della Direzione generale della presidenza di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010, n. 57;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 03 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 205;

Considerato quanto segue:

  1. La l. r. 8/2006 detta disposizioni, in particolare inerenti ai requisiti strutturali delle piscine ed ai requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, che necessitano di una dettagliata specificazione a livello regolamentare.

  2. L'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio) contiene numerose disposizioni di dettaglio che necessitano di essere trasfuse in norme giuridiche anche di rango regolamentare per acquisire effettiva cogenza nell'ordinamento: esse riguardano la classificazione tipologica delle piscine e delle vasche, il personale preposto alla gestione delle piscine, l'effettuazione dei controlli interni ed esterni, i requisiti delle acque, i requisiti igienicosanitari degli impianti.

  3. Oltre alle norme in materia di requisiti strutturali delle piscine e di requisiti igienico-sanitari delle acque, una compiuta regolamentazione della materia rende estremamente opportuna anche una disciplina della qualificazione e della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine; a tal proposito, l'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 stabilisce, riguardo al personale addetto alla gestione delle piscine, che 'le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni' (punto 4.1).

  4. L'esigenza di una disciplina esaustiva della materia rende necessario dettare anche una disposizione in merito agli adempimenti amministrativi per avviare l'esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla documentazione che deve essere presentata dal richiedente.

  5. La l. r. 8/2006 prevede che l'Azienda unita' sanitaria locale possa concedere una deroga a determinati parametri chimici dell'acqua di approvvigionamento delle piscine; il regolamento disciplina nel dettaglio le modalita' di richiesta di tale deroga da parte del responsabile della piscina, con l'indicazione della documentazione che deve essere presentata.

  6. Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la l. r.

    8/2006 prevede una disciplina derogatoria con la possibilita' di richiedere deroghe definitive all'ottemperanza ai requisiti strutturali ed igienico- sanitari delle piscine, qualora l'adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile;

    il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti per i quali il responsabile della piscina puo' richiedere tale deroga.

  7. Per quanto concerne gli obblighi formativi del personale che gia' svolge attivita' di gestione delle piscine, e' opportuna la previsione di percorsi formativi ridotti e il riconoscimento delle competenze tecniche gia' acquisite.

    Si approva il presente regolamento:

    Art. 1

    Ambito di applicazione (Art. 5 legge regionale 8/2006) 1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:

    1. i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienicoambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell'impianto;

    2. i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;

    3. le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza ed i controlli;

    4. la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;

    5. le deroghe ai parametri chimici per l'acqua di approvvigionamento;

    6. le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l'impossibilita' tecnica di adeguamento;

    7. gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attivita' delle piscine.

  8. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi e termali.

    Art. 2

    Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 legge regionale 8/2006) 1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

    1. piscine scoperte: costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;

    2. piscine coperte: costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;

    3. piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

    4. piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attivita' possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

    Art. 3

    Prescrizioni igienico-sanitarie per l'area destinata al pubblico ed alle attivita' ausiliarie (Art. 4 legge regionale 8/2006) 1. L'area riservata al pubblico e' separata dall'area destinata alle attivita' natatorie e di balneazione di cui alla sezione III.

    Nel caso di contiguita' tra tali due aree e' previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall'una all'altra zona.

  9. Gli accessi dall'esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonche' accessibili ai portatori di handicap.

  10. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell'area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attivita' natatorie e di balneazione.

  11. La zona riservata agli spettatori e' dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

  12. Le eventuali attivita' ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l'uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attivita' ausiliarie, e' garantita la fruibilita' da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

    Art. 4

    Tipologia delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006) 1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:

    1. le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al genere ed al livello di prestazioni alle quali e' destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA);

    2. le vasche per tuffi ed attivita' subacquee possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di prestazioni alle quali e' destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attivita' subacquee (FIPSAS e FIAS);

    3. le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attivita' formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attivita' natatorie;

    4. le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;

    5. le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondita' massima non e' superiore a 60 centimetri;

    6. le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attivita' differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilita' che le rendono idonee ad usi diversi.

    Art. 5

    Morfologia delle vasche (Art. 5 legge regionale 8/2006) 1. L'insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l'area destinata alle attivita' natatorie e di balneazione.

  13. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

  14. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

  15. Nelle zone con profondita' uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.

    Art. 6

    Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 legge regionale 8/2006) 1. Per le piscine di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), c) e d), l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, e' non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto e' non inferiore...

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