DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2011, n. 22 - Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 17 giugno 20119) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

(Omissis) Art. 1

Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 legge regionale n. 21/2010) 1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell'art.

11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza maggiorazioni in ragione della nazionalita', residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti:

a) livello dei servizi offerti;

b) entita' delle collezioni in esposizione;

c) domanda potenziale di visite;

d) prezzo del biglietto di strutture museali con caratteristiche analoghe, o comunque di strutture dislocate nello stesso territorio;

e) costo di accesso a strutture dislocate nello stesso territorio che offrono servizi legati al tempo libero;

f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di utenza, con particolare riferimento ai giovani di eta' inferiore a 18 anni, agli studenti di eta' inferiore a 25 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilita'; ulteriori agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale (art. 20 legge regionale n. 21/2010) 1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalita' di cui all'art. 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2010.

  1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono i seguenti:

    a) conformita' dello statuto o del regolamento di organizzazione e di funzionamento ai contenuti di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Art. 150, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998).

    Sono definiti: la missione del museo, le forme di gestione e di organizzazione, il profilo di competenza del direttore scientifico, la conservazione e la cura del patrimonio e delle collezioni, con particolare riferimento alla presenza di strumenti di controllo del microclima e di sistemi anti intrusione, nonche' alle condizioni di alienazione nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

    42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

    b) attribuzione con atto formale della funzione di direzione scientifica da parte del legale rappresentante della struttura ad una figura professionale adeguatamente qualificata;

    c) apertura della struttura (museale o ecomuseale) per almeno ventiquattro ore alla settimana, considerata come misura media nell'arco dell'anno;

    d) conformita' della struttura alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);

    e) presenza nella struttura di adeguati sussidi informativi e didattici, quali percorsi guidati, apparati informativi in lingue straniere, audioguide;

    f) organizzazione di attivita' educativa e divulgativa rivolta alla scuola e a tipologie differenziate di fruitori, anche mediante la predisposizione di appositi itinerari e di visite guidate. Sono indicati i soggetti che organizzano le attivita', le metodologie adottate e gli spazi appositamente adibiti;

    g) organizzazione di attivita' di ricerca relativa alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio, con particolare riferimento alla predisposizione di un inventario completo e aggiornato del patrimonio posseduto, in cui il materiale di proprieta' della struttura sia distinto da quello in deposito da altri istituti;

    h) predisposizione di una attivita' di rilevazione e di analisi della fruizione con indicazione specifica degli strumenti adottati per lo svolgimento di tale attivita';

    i) allestimento di specifici percorsi storico-geografici e culturali riferiti al territorio incluso nell'ecomuseo.

  2. I requisiti di cui al comma 2 lettere b), f), g), h) sono conseguibili attraverso la convenzione istitutiva del sistema museale di cui all'art. 5, comma 2.

  3. Qualora l'ottemperanza al requisito di cui al comma 2 lettera

    d) comporti pregiudizio dei valori storici ed estetici della struttura, si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996.

    Art. 3

    Modalita' di presentazione e contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 legge regionale n.

    21/2010) 1. L'istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale e' presentata, anche in via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2. Il modello di istanza e' approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.

  4. Il settore regionale competente verifica la congruita' e la completezza dell'istanza e della relativa dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il competente settore regionale richiede alla Commissione tecnica regionale di cui all'art. 4 l'emanazione del parere ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 21/2010.

    Art. 4

    Organizzazione e funzionamento della commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art. 22 legge regionale n. 21/2010) 1. La commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'art. 22 della legge regionale n. 21/2010 elegge il presidente tra i suoi componenti.

  6. Alle sedute della commissione partecipa il dirigente del settore regionale competente.

  7. La commissione e' convocata dal presidente per l'emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'art. 3, comma 3. La convocazione e' inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta.

  8. La seduta in prima convocazione e' valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro piu' anziano di eta'.

  9. Il parere e' emanato entro trenta giorni dalla prima seduta della commissione, ed e' deliberato a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.

  10. Alle sedute della commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.

    Art. 5

    Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali (art. 17 legge regionale n. 21/2010) 1. I sistemi museali di cui all'art. 17 della legge regionale n.

    21/2010 sono costituiti sulla base di una convenzione stipulata tra i soggetti titolari dei musei.

  11. La convenzione di cui al comma 1 prevede in ogni caso lo svolgimento in forma coordinata delle seguenti attivita':

    a) attivita' di comunicazione e di promozione relativa ai servizi del sistema museale;

    b) attivita' di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;

    c) formazione e aggiornamento professionale del personale;

    d) costituzione di banche dati informative sulle attivita' svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate.

  12. La convenzione di cui al comma 1 disciplina in particolare i seguenti oggetti:

    a) modalita' di organizzazione e funzionamento dell'organismo di coordinamento dei soggetti aderenti;

    b) dotazione di personale adeguatamente qualificato in relazione alle dimensioni ed alle attivita' del sistema, ai sensi del comma 2 lettera c);

    Art. 6

    Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11, comma 5 legge regionale n. 21/2010) 1. L'accesso alle biblioteche e agli archivi, nonche' la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l'utente.

  13. Costituiscono altresi' funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:

    a) l'attivita' di informazione per l'uso della biblioteca o dell'archivio e delle fonti informative a stampa e digitali;

    b) la consulenza di base, consistente nelle prime informazioni per le ricerche bibliografiche e documentarie attraverso cataloghi e inventari e nell'assistenza per il reperimento del materiale documentario e informativo;

    c) l'accesso a internet, con le limitazioni disposte dalla normativa vigente e le modalita' fissate dal regolamento della biblioteca.

  14. I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi 1 e 2, che comportino costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi. Gli oneri a carico degli utenti per i servizi suddetti devono essere determinati tenuto conto che:

    a) non possono essere previste maggiorazioni degli oneri in ragione della nazionalita', residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti;

    b) i proventi devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalla biblioteca a tal fine;

    c) il costo dell'attivita' di consulenza eccedente quella di cui al comma 2 lettera b) sia nelle biblioteche sia negli archivi e' determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali costi per il reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteca o dall'archivio;

    d) le riproduzioni di beni documentari sono soggette alle previsioni di cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT