DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2011, n. 53 - Regolamento di attuazione dell`articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Toscana n. 51 del 2 novembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi 3 e 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 62;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza);

Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59) e ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l'art. 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;

Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 24 marzo 2011;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2011;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 12 maggio 2011;

Visto il parere della sesta Commissione consiliare 'Territorio e ambiente', riunitasi nella seduta del 15 settembre 2011 e le indicazioni in esso contenute;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2011, n.

882 con la quale e' stato approvato il regolamento.

Considerato quanto segue:

  1. nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 della legge regionale 1/2005, come modificato dalla legge regionale 2 agosto 2011, n. 36 (Modifiche all'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 'Norme per il governo del territorio'), si intendono precisare le modalita' di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini geologiche effettuate dai comuni;

  2. si intende precisare che il controllo delle strutture regionali competenti, che costituisce valutazione tecnica, consiste nella verifica della conformita' delle indagini geologiche a quanto stabilito dalle direttive tecniche di cui all'allegato A del regolamento;

  3. in particolare, si intende prevedere che le strutture regionali competenti valutino che le indagini geologiche dei comuni siano conformi alle direttive regionali per gli aspetti geomorfologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici o di rischio sismico del territorio a cui afferiscono;

  4. rispetto al regolamento approvato con d.p.g.r.26/R/2007, si ritiene di dover rendere piu' efficace l'esito del controllo svolto dalla struttura regionale competente, al fine della migliore prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico nell'ambito di una piu' coerente e funzionale pianificazione del territorio ed, altresi', al fine della migliore economia e chiarezza dei procedimenti amministrativi;

  5. si valuta necessario in sede di formazione delle indagini geologiche tener conto, limitatamente agli aspetti sismici, dei criteri nazionali di microzonazione sismica e del loro recepimento nella formazione degli strumenti urbanistici generali;

  6. si ritiene pertanto che i comuni possano approvare i loro strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio solo dopo aver acquisito l'esito positivo del controllo da parte della struttura regionale competente;

  7. si ritiene opportuno accogliere le indicazioni contenute nel parere dalla sesta Commissione consiliare 'Territorio e ambiente' riunitasi nella seduta del 15 settembre 2011;

    si approva il presente regolamento Art. 1

    Oggetto 1. In attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento disciplina:

    1. le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosita' del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilita' delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito indicate...

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