DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 31 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attivita' di estetica, tatuaggio e piercing»).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 27 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007
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Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 'Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing') e' aggiunto il seguente:
'1-bis. Sono altresi' in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l'attivita' di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna.'.
Art. 2
Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007
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Dopo il comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' aggiunto il seguente:
'1-bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione e' dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora.'.
Art. 3
Modifiche all'articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007
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Nel comma 1-bis dell'articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole da 'AP (2003)' a 'make up)' sono sostituite dalle seguenti:
'AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up').'.
Art. 4
Modifiche alla rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007
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La rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' sostituita dalla seguente: 'Norme transitorie per attivita' di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing'.
Art. 5
Inserimento dell'articolo 102 bis nel d.p.g.r. 47/R/2007
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Dopo l'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 e' aggiunto il seguente articolo:
'Art. 102-bis (Norme transitorie per attivita' di sola apposizione di unghie). - 1. Coloro che all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R 'Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 'Disciplina della attivita' di estetica e di tatuaggio e...
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