DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2012, n. 53 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale» in materia di servizio civile regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 ottobre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche al preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

  1. Il considerato 1 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10 ( Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35) e' sostituito dal seguente:

    '1. L'opportunita' di individuare il numero di progetti e giovani che gli enti a seconda della categoria di appartenenza per ogni bando possono richiedere, tenuto conto delle capacita' gestionali degli enti, delle differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti e cercando di mantenere un equilibrio fra le diverse categorie;'.

  2. Il considerato 2 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/ R/2009 e' sostituito dal seguente:

    '2. L'opportunita' che l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale non possa avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e piu' efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale;'.

  3. Dopo il considerato 5 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' aggiunto il seguente:

    '5-bis. La necessita' di ridurre i termini del procedimento introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l'avvio dei giovani in un lasso di tempo piu' breve e determinato;'.

  4. Il considerato 6 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' sostituito dal seguente:

    '6. L'opportunita' di prevedere un assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile regionale del medesimo importo di quello nazionale, in particolare per non creare disparita' di trattamento tra soggetti che svolgono attivita' analoghe sullo stesso territorio regionale;'.

  5. Dopo il considerato 8 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' aggiunto il seguente:

    '8-bis. La necessita' di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell'alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all'albo di servizio civile regionale sia della complessita' istruttoria degli stessi progetti da valutare;'.

  6. Dopo il considerato 8-bis del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' aggiunto il seguente:

    '8-ter. L'opportunita' di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all'estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio;'.

  7. Dopo il considerato 8-ter del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 10/R/2009 e' aggiunto il seguente:

    '8-quater. L'opportunita' di prevedere la possibilita' di destinare i giovani in servizio civile in una sede diversa per un periodo massimo prestabilito, in modo da agevolare la realizzazione di progetti che prevedono che alcune attivita', in particolare nel periodo estivo, siano realizzate in luoghi diversi dalla sede di attuazione ove e' ordinariamente svolto il progetto di' servizio civile;'.

  8. Dopo il considerato 9 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' aggiunto il seguente:

    '9-bis, l'opportunita' di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a meta' legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale;'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

  9. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' sostituito dal seguente:

    '1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 35/2006.'.

  10. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/ R/2009 e' inserito il seguente:

    '1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'art. 5 comma 1-ter della legge regionale n. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

    1. enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;

    2. enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;

    3. enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto.'.

  11. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' inserito il seguente:

    '1-ter. La domanda per l'iscrizione all'albo di servizio civile regionale puo' essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare.'.

  12. Nel comma 2 della art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 sono soppresse le seguenti parole: ', lettera a)'.

  13. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' abrogato.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

  14. La lettera e) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' sostituita dalla seguente:

    'e) l'indicazione delle sedi di attuazione di progetto che insistono sul territorio regionale o all'estero, la loro conformita' alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l'ente ha la disponibilita' delle sedi. Ogni sede di attuazione puo' essere indicata da un unico ente.'.

  15. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/ R/2009 e' inserito il seguente:

    '2-bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi.'.

  16. Nella lettera e) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole 'negli ultimi tre anni' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'ultimo anno'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

  17. La lettera b) del comma I dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' sostituita dalla seguente:

    'h) l'indicazione delle sedi di attuazione di progetto;'.

  18. Nella lettera c) del comma I dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole 'negli ultimi tre anni' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'ultimo anno'.

    Art. 5

    Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

    Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 e' inserito il seguente:

    '2-bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l'aggiunta delle...

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