DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 13 - Regolamento regionale recante: 'Regolamento delle autogestioni, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)'.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte supplemento al n. 40 del 6 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-1758 del 28 marzo 2011;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), definisce le modalita' di autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale.
Art. 2
Principi e finalita' 1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento.
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L'autogestione dei servizi ha quale oggetto la totalita' o parte dei servizi accessori a rimborso inerenti i complessi edilizi e gli spazi comuni, quali ad esempio l'ascensore, il riscaldamento centralizzato, la pulizia delle parti e degli spazi comuni, gli spazi destinati a verde e a cortile, gli spazi coperti ad uso esclusivo degli assegnatari, gli spazi e i percorsi comuni per parcheggio autovetture ed altri veicoli, i consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, la pulizia fognaria.
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Se concorrono, tra edifici insistenti su una medesima area comune, plurime comunioni di spesa per servizi, non e' ammessa l'attivazione di una autogestione ulteriore rispetto a quella dei singoli edifici.
Art. 3
Costituzione dell'autogestione 1. L'autogestione si costituisce su conforme deliberazione di un'assemblea degli assegnatari, a tal fine convocata da almeno tre utenti. Esclusivamente ai fini dell'autogestione, sono considerati alla stregua degli assegnatari anche i titolari di contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e i titolari di contratto di locazione di locali commerciali siti nell'immobile.
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Per la costituzione dell'autogestione e' necessario il voto favorevole della maggioranza degli assegnatari aventi diritto.
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All'assemblea costitutiva dell'autogestione partecipa un rappresentante dell'ente gestore, in qualita' di garante della correttezza delle operazioni.
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Contestualmente alla costituzione dell'autogestione, l'assemblea degli assegnatari procede alla nomina dell'amministratore o rappresentante degli assegnatari di cui all'articolo 9.
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L'operativita' dell'autogestione e' condizionata alla stipula di apposita convenzione con l'ente gestore. L'ente gestore, preventivamente alla stipula della convenzione, verifica l'efficacia e l'economicita' della costituzione dell'autogestione, in particolare nel caso di autogestioni parziali.
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Al momento della stipula della convenzione di cui al comma 5, l'autogestione subentra nella titolarita' dei contratti pluriennali eventualmente sottoscritti dall'ente gestore.
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Non possono essere oggetto di autogestione i servizi che fruiscono di impianti definiti dall'ente gestore...
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