DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 13 - Regolamento regionale recante: 'Regolamento delle autogestioni, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte supplemento al n. 40 del 6 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-1758 del 28 marzo 2011;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), definisce le modalita' di autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale.

Art. 2

Principi e finalita' 1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento.

  1. L'autogestione dei servizi ha quale oggetto la totalita' o parte dei servizi accessori a rimborso inerenti i complessi edilizi e gli spazi comuni, quali ad esempio l'ascensore, il riscaldamento centralizzato, la pulizia delle parti e degli spazi comuni, gli spazi destinati a verde e a cortile, gli spazi coperti ad uso esclusivo degli assegnatari, gli spazi e i percorsi comuni per parcheggio autovetture ed altri veicoli, i consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, la pulizia fognaria.

  2. Se concorrono, tra edifici insistenti su una medesima area comune, plurime comunioni di spesa per servizi, non e' ammessa l'attivazione di una autogestione ulteriore rispetto a quella dei singoli edifici.

    Art. 3

    Costituzione dell'autogestione 1. L'autogestione si costituisce su conforme deliberazione di un'assemblea degli assegnatari, a tal fine convocata da almeno tre utenti. Esclusivamente ai fini dell'autogestione, sono considerati alla stregua degli assegnatari anche i titolari di contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e i titolari di contratto di locazione di locali commerciali siti nell'immobile.

  3. Per la costituzione dell'autogestione e' necessario il voto favorevole della maggioranza degli assegnatari aventi diritto.

  4. All'assemblea costitutiva dell'autogestione partecipa un rappresentante dell'ente gestore, in qualita' di garante della correttezza delle operazioni.

  5. Contestualmente alla costituzione dell'autogestione, l'assemblea degli assegnatari procede alla nomina dell'amministratore o rappresentante degli assegnatari di cui all'articolo 9.

  6. L'operativita' dell'autogestione e' condizionata alla stipula di apposita convenzione con l'ente gestore. L'ente gestore, preventivamente alla stipula della convenzione, verifica l'efficacia e l'economicita' della costituzione dell'autogestione, in particolare nel caso di autogestioni parziali.

  7. Al momento della stipula della convenzione di cui al comma 5, l'autogestione subentra nella titolarita' dei contratti pluriennali eventualmente sottoscritti dall'ente gestore.

  8. Non possono essere oggetto di autogestione i servizi che fruiscono di impianti definiti dall'ente gestore...

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