DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 2012, n. 42 - Mediazione al lavoro pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 4 dicembre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 5 novembre 2012, n. 1640;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione 1. Si definisce stato di disoccupazione la condizione della persona senza alcuna occupazione retribuita, che sia immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. Per gli effetti del presente regolamento lo stato di disoccupazione e' riconosciuto alle persone residenti o con domicilio stabile in Provincia di Bolzano. 2. Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilita' immediata alla ricerca ed allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. La giunta provinciale puo' stabilire che, per determinati gruppi di persone, il riconoscimento dello stato di disoccupazione possa avvenire anche a prescindere dalla presentazione suddetta, mediante registrazione della persona interessata sul sito Internet della ripartizione provinciale lavoro. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso...

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