DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 11 - Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R (Disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte parte I-II n. 29 del 22 luglio 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 77-ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n, 33,

Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42;

Vista la legge regionale 1 ° giugno 2010, n. 14;

Visti i regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 3/R e 29 marzo 2010, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-337 del 19 luglio 2010

Emana:

il seguente regolamento Regolamento regionale recante: 'Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R (Disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)'.

Art. 1

Sostituzione dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R 1. L'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R, e' sostituito dal seguente:

'Art. 4.

Incentivi e sanzioni 1. Agli enti il cui obiettivo e' modificato, ai sensi dell'art.

3, comma 2, in senso peggiorativo, e' riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilita' interno relativo agli anni successivi al 2010, una premialita' garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

  1. Agli enti di cui al comma 1, la Regione puo' riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.

  2. Gli enti il cui obiettivo e' modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

  3. Le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano a tutti gli enti locali che non hanno conseguito l'obiettivo assegnato, individuato sia ai sensi del comma 1 che dell'art. 3, commi 2 e 5, anche nel caso in cui sia stato rispettato l'obiettivo regionale aggregato del comparto.

  4. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'art. 3 puo' essere comminata una penalita' a valere sugli obiettivi del Patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entita' della differenza fra i due predetti valori. La penalita' non e' applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una...

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