DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2012, n. 2 - Regolamento regionale recante: 'Attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti).'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte nel Supplemento al n. 22 del 31 maggio 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;

Vista la legge regionale 22 aprile 2011, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26/3916 del 29 maggio 2012;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera c) e all'art. 3, comma 1, lettere d) ed

e) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti), al fine di favorire la parita' di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, prevede che in ogni sede della Regione Piemonte sia disponibile una infrastruttura di rete Wireless fruibile gratuitamente dal pubblico.

  1. Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi e' promosso dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di consentirne l'uso a tutti coloro che accedono a vario titolo ad una sede regionale con un qualsiasi dispositivo che disponga di scheda di rete wireless .

    Art. 2

    Gestore del Servizio 1. La Regione Piemonte si avvale per la fornitura della connettivita' necessaria all'erogazione del servizio del CSI Piemonte che e' in possesso di Autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica.

  2. L'area di copertura comprende tutte le sedi della Regione Piemonte.

    Art. 3

    Disponibilita' del Servizio 1. Non e' prevista l'identificazione preventiva degli utenti che accedono al servizio.

  3. Il servizio e' disponibile all'interno delle sedi della Regione Piemonte.

  4. Il servizio e' gratuito e non limitato nel tempo.

  5. Il servizio e' erogato in modalita' best effort, senza alcuna garanzia di conformita' del servizio a livelli minimi o standard di qualita'.

  6. Apposita cartellonistica apposta all'ingresso delle sedi regionali avvisa della disponibilita' del servizio.

  7. Il servizio e' costantemente monitorato; in caso si rilevi un utilizzo non congruente con gli obiettivi fissati la Regione Piemonte ha la facolta' di modificarne le modalita' di fruizione.

  8. In...

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