DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2014, n. 38 - Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. (14R00350)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 14 luglio 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Visto il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R «Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)»;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 giugno 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 16 giugno 2014 «Modifiche al Regolamento regionale di attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 98 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto»;

Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 25 giugno 2014;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 541;

Considerato quanto segue: 1. L'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 disciplina il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite stabiliti ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico.), per lo svolgimento di attivita' e manifestazioni a carattere temporaneo comportanti l'uso di macchinari rumorosi, prevedendo: a) la possibilita' di rilasciare tali autorizzazioni unicamente nelle aree appartenenti alle classi acustiche III, IV e V;

  1. il numero massimo dei giorni l'anno, entro il quale possono essere rilasciate nella medesima area le suddette autorizzazioni, diversificando in relazione alla classe acustica di appartenenza dell'area interessata;

    1. Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, il...

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