DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 settembre 2010, n. 2153 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg. (Autorizzazioni allo svolgimento di attivita' e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 26 ottobre 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il cui comma 2 consente alla Giunta provinciale di provvedere con regolamento a determinare criteri e modalita' di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extralavorativi da parte di dipendenti provinciali;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1913 di data 20 agosto 2010 avente per oggetto 'Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg concernente Autorizzazioni allo svolgimento di attivita' e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali',

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg 1. All'art. 2 del D.P.G.P. n. 39-111/Leg del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:

    'Sono inoltre consentite, previa autorizzazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, attivita' di collaborazione nell'ambito di imprese di carattere familiare, purche' siano compatibili con il rapporto di lavoro e quest'ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello prestato a tempo pieno.';

  2. alla fine del comma 5 sono aggiunte le...

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