DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2014, n. 5 - L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati. (14R00258)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 dell'11 giugno 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 185/3 del 9/5/2014;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Gestione faunistico-venatoria degli ungulati 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati e' finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto degli obiettivi indicati nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente). 2. Il regolamento emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 10/2004 e' orientato allo svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densita' ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 3. La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di eta', nonche' del loro stato sanitario, e' presupposto necessario per una corretta e completa gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono acquisite sulla base delle metodologie indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 4. Nelle aree omogenee ricadenti in parte in aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), fino alla costituzione delle aree contigue, la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici e' concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree protette, Province e ATC), attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle province. 5. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani faunistici provinciali, in aree esterne ai Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalle Province d'intesa con gli ATC. Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere vincolante. La reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale e' vietato su tutto il territorio regionale. 6. Il prelievo venatorio del cinghiale puo' essere effettuato in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale anche con tecniche selettive. 7. I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento. 8. Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti: a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con esperienza almeno triennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguiti dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;

  1. istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico;

  2. selecacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati;

  3. cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;

  4. caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;

  5. conduttore di ausiliari con funzione di cani da traccia;

  6. conduttore di ausiliari con funzione di cani limiere;

  7. operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;

  8. tecnici faunistici in servizio in un Ente gestore delle aree protette con esperienza quinquennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;

  9. guardia ecologica volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi. La guardia ecologica volontaria, su richiesta, e' esonerata dal seguire la parte di programma del corso relativa ai prelievi venatori;

  10. guardia venatoria volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi. 9. Le figure di cui al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), k) sono abilitate dalle Province, dagli ATC o dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA e il superamento di una prova valutativa finale. 10. Le Province, dietro istanza dell'interessato e su presentazione di adeguata documentazione in materia di gestione faunistica/venatoria, possono escludere le figure di cui al comma 8, lettera b), dall'obbligo di frequenza dei corsi. Della commissione valutativa di ogni corso fa parte anche un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario che svolge il ruolo di Presidente della stessa. Il dipendente regionale svolge la prestazione all'interno del proprio orario lavorativo. 11. Gli ATC e le Associazioni venatorie che intendano organizzare corsi formulano la richiesta, in forma scritta, comprendente anche il calendario delle prove valutative finali, alla Direzione regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria che, indifferibilmente entro 30 giorni dall'istanza, la evadono e ne danno comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale termine i richiedenti sono automaticamente autorizzati all'organizzazione dei corsi e al rilascio degli attestati finali;

    la funzione di Presidente della commissione valutativa e' ricoperta rispettivamente dal Presidente dell'ATC o dal Presidente provinciale dell'Associazione venatoria o loro delegati. A tutti i partecipanti che superano le prove finali del corso e' rilasciato un attestato valido nella Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato il corso costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano a tutte le Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo. 12. Tutti i programmi formativi per i selecacciatori e per i coadiutori di interventi di controllo, sono svolti in base ai moduli previsti nelle linee guida per la gestione degli ungulati pubblicate dall'ISPRA nel settembre 2013 e successive modificazioni o integrazioni. 13. Sono valide tutte le abilitazioni di cui al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h) conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 e rilasciate da Amministrazioni pubbliche. 14. La Regione puo' procedere al riconoscimento delle abilitazioni conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 rilasciate da altri soggetti purche' le stesse siano state conseguite dietro superamento di corsi che abbiano preventivamente acquisito il parere dell'ISPRA. 15. Le attivita' di cui al presente regolamento di competenza della Provincia possono essere delegate agli ATC, previo accordo tra le parti. 16. La Regione attua i compiti di verifica, indirizzo e coordinamento delle attivita' di cui al presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2004. 17. L'accesso al prelievo selettivo del cinghiale in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella Regione e' subordinato all'accertamento, da parte della Provincia territorialmente competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro possesso a quelli di cui al comma 8. 18. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti e' effettuato verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA. 19. Le Province o gli ATC ove delegati stabiliscono per i singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed eta') dei capi da abbattere;

    tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri di priorita', in ordine: l'iscrizione all'ATC di...

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