DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 33 - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 37 del 29 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a

il seguente regolamento:

Preambolo LA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio');

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 maggio 2011;

Visti il parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 maggio 2011, n. 429 'Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio')';

Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 giugno 2011;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 giugno 2011;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2011, n.

609;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Gestione degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso agli ambiti territoriali di caccia).

  1. Al fine di garantire l'uniformita' nelle modalita' di nomina e di funzionamento dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia nonche' nello svolgimento delle proprie attivita' sono definite specifiche norme organizzative di dettaglio;

  2. Per garantire un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio regionale sono definiti criteri per il controllo della densita' venatoria e regole per l'iscrizione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e per lo svolgimento della mobilita' venatoria sia da parte dei cacciatori residenti che non residenti in Toscana.

    Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Oasi di protezione e zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio).

  3. Per la realizzazione delle finalita' ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono regole per la costituzione e regole gestionali anche al fine di assicurare un'uniforme disciplina di dettaglio sul territorio. In particolare, la necessita' di implementare a pieno gli obiettivi previsti nella programmazione regionale e provinciale ha portato a stabilire che gli istituti hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermati.

  4. Al fine di garantire la corretta applicazione del principio stabilito dalla legge per cui durante la stagione venatoria la gestione degli ungulati deve riguardare l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione e di vincolo, si ribadisce, nella disciplina di ogni istituto l'onere delle province di garantire il mantenimento delle densita' sostenibili di ungulati e l'equilibrio compatibile tra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando le forme di gestione e controllo previste dalla legge;

    Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agrituristico venatorie), capo VIII (aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani).

  5. Per la realizzazione delle finalita' proprie degli istituti faunistici e faunistico venatori privati previsti dalla legge si prevedono regole per la costituzione e regole gestionali di dettaglio anche al fine di assicurare un'uniforme disciplina sul territorio. In particolare, l'esigenza di stabilire modalita' uniformi per la richiesta di autorizzazione e per la produzione della documentazione a corredo della domanda sono dettate specifiche disposizioni ispirate alla semplificazione amministrativa.

  6. La necessita' di implementare a pieno gli obiettivi gestionali previsti nella programmazione regionale e provinciale per questi istituti ha portato a stabilire che gli stessi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermati.

    Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata).

  7. La definizione dei criteri da osservare per l'accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a caccia programmata risponde alla necessita' di consentire la completa realizzazione degli obiettivi programmati a livello regionale e provinciale;

    Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica).

  8. Per garantire una gestione uniforme degli allevamenti di fauna selvatica sul territorio regionale che non pregiudichi in alcun modo il benessere degli animali allevati sono definite regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalita' gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia;

    Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo).

  9. Al fine di garantire un'uniformita' nell'autorizzazione e nella gestione degli impianti di cattura si indicano specifiche norme tecniche di dettaglio;

    Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti).

  10. L'appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalita' di esercizio venatorio autorizzato dalle province. E' necessario dettare disposizioni per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo da parte dei cacciatori. In particolare, al fine di tutelare la sicurezza nell'esercizio venatorio vengono stabilite le distanze minime da osservare per la costruzione degli appostamenti e per l'esercizio delle altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi;

    Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalita' di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico).

  11. Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni legislative inerenti la gestione faunistico venatoria degli ungulati e' necessario dettare norme di dettaglio riguardanti gli strumenti di programmazione e di gestione indicati dalla legge anche con riferimento alle diverse tipologie di territorio. In particolare, per garantire un'efficace applicazione del principio gestionale volto a mantenere le densita' interspecifiche di ungulati sul territorio, si specificano le modalita' di determinazione delle suddette densita' sostenibili a livello locale. Per chiarire il concetto di gestione non conservativa da adottare nelle aree non vocate alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati si precisa che in queste aree la densita' deve essere pari a zero.

  12. Al fine di assicurare il rispetto di modalita' uniformi di esercizio venatorio su tutto il territorio regionale si indicano specifiche regole da osservare nella caccia al cinghiale in battuta e nella caccia di selezione a cervidi e bovidi. Per quanto riguarda la gestione venatoria del cervo appenninico la disciplina tiene conto della necessita' di gestire la popolazione in modo unitario nonostante le divisioni amministrative del territorio. A tal fine le norme sono state coordinate a livello interregionale con la Regione Emilia Romagna;

    Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni venatorie e per il controllo faunistico) capo I (Abilitazioni all'esercizio venatorio) e capo II (Abilitazione all'esercizio delle altre abilitazioni) e capo III (Altre abilitazioni).

  13. Al fine di assicurare livelli uniformi di preparazione e titoli abilitativi validi su tutto il territorio regionale si indicano norme di dettaglio inerenti i programmi didattici, gli esami e i requisiti di accesso dei candidati per il conseguimento di tutte le tipologie di abilitazione venatoria previste dalla legge.

  14. di accogliere il parere favorevole della II commissione consiliare - Agricoltura - e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione della proposta di eliminare l'eventuale indennita' a favore del presidente del comitato di gestione dell'ATC (art. 3, comma 11) in quanto, considerate le competenze e le responsabilita' di cui e' titolare, e' opportuno lasciare alle province la possibilita' di prevedere un'indennita', fermo restando il rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente.

    Approva

    il presente regolamento Art. 1

    Definizione dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) (art. 11 legge regionale 3/1994) 1. In ogni comprensorio di cui all' art. 6-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'), l'Ambito territoriale di caccia (ATC) rappresenta la porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all' art. 6-bis, comma 4 della legge regionale 3/1994, e non e' soggetta ad altra destinazione.

    Art. 2

    Comitato di gestione dell'ATC (art. 11 legge regionale 3/1994) 1. Il comitato di gestione approva uno statuto contenente norme sul...

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