DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2010, n. 48 - Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 17 agosto 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Preambolo Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale;

25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio');

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 19 luglio 2010, n. 670;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 luglio 2010;

Visto il parere del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 4 agosto 2010, n. 770;

Considerato quanto segue:

  1. Al fine di dare attuazione ad alcune delle disposizioni modificative della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'); approvate con la legge regionale n. 2/2010, si inseriscono regole inerenti le modalita' di accesso agli ambiti territoriali, la mobilita' venatoria e la gestione degli ungulati sul territorio regionale;

  2. A seguito dell'eliminazione nella legge regionale n. 3/1994 del limite di iscrizione a due soli ATC, si consente ai cacciatori di iscriversi agli ATC senza un preventivo limite numerico. Oltre che all'ATC di residenza venatoria, il cacciatore residente in Toscana potra' dunque richiedere l'iscrizione ad ulteriori ATC nel rispetto dell'indice di densita' venatoria previsto. L'iscrizione e' accordata dal comitato di gestione dell'ATC stesso e confermata con il pagamento della quota stabilita;

  3. Per quanto riguarda la mobilita' venatoria sul territorio regionale si prevede che dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e iscritti a un massimo di due ATC sul territorio regionale possano esercitare la caccia in mobilita' al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento per un massimo di venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti. Si prevede inoltre la possibilita' di acquistare presso l'ATC e previo pagamento di euro 26,00, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale fatta eccezione per gli ungulati;

  4. Per l'applicazione dell'art. 28-bis della legge regionale n.

    3/1994, si specificano le norme e le modalita' gestionali funzionali al raggiungimento e al mantenimento delle densita' sostenibili di ungulati definite dalle province, si dettaglia la normativa relativa ai piani straordinari di gestione e al potere sostitutivo;

  5. In attuazione del principio della gestione degli ungulati su tutto il territorio regionale previsto all'art. 28-bis, comma 1, della legge regionale n. 3/1994 si provvede a disciplinare la gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico venatorie e nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati;

    Si approva il presente regolamento:

    Art. 1

    Sostituzione dell'art. 20 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 13/R/2004

  6. L'art. 20 del decreto del Presidente della giunta regionale n.

    13/R/2004 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 20 (Ulteriori ATC e modalita' di iscrizione). - 1. Ogni cacciatore puo' chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

  7. L'iscrizione all'ulteriore ATC e' accordata dal comitato di gestione, previa domanda e subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densita' di cui all'art. 17.

  8. L'iscrizione avviene con le modalita' e i criteri previsti per l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria di cui all'art. 19, comma 2. Per la stagione venatoria 2010/2011, in deroga a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, la graduatoria delle domande accolte e' redatta sulla base della data di presentazione delle domande stesse.

  9. Nel caso in cui l'ATC risulti saturo in riferimento all'indice di densita' di cui all'art. 17, il comitato di gestione puo' accogliere le domande di iscrizione per l'esercizio in via esclusiva della caccia al cinghiale in battuta o della caccia di selezione.

  10. L'iscrizione all'ulteriore ATC e' comprovata dal possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata con...

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