DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 5 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinimento»).
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 16 febbraio 2011) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA e m a n a
il seguente regolamento:
Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l'art. 42, comma 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento');
Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 15 novembre 2010, n. 965;
Visto il parere favorevole delle Commissioni consiliari II e VI espresso nella seduta del 15 dicembre 2010;
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2011, n.
41;
Considerato quanto segue 1. e' opportuno prorogare il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti a causa delle difficolta' di carattere tecnico-strutturale rilevate dagli operatori nonche' della situazione economica in cui si trova attualmente il settore interessato;
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per affrontare particolari situazioni ambientali che possono impedire lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' necessario lo spostamento del termine, concesso con deroga, dal 15 maggio al 30 giugno, prevedendo, comunque, l'immediato interramento delle stesse per incorporarle al terreno e limitare, cosi', la produzione di odori sgradevoli che possono essere accentuati dalla stagione calda;
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si interviene sulle caratteristiche che devono avere i nuovi contenitori di stoccaggio per i materiali non palabili al fine di ridurre le difficolta' di carattere tecnico/strutturale e rendere meno onerosa la costruzione degli stessi;
Si approva il presente regolamento Art. 1
Modifiche all'art. 26 del...
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