DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 51 - Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 «Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 24 ottobre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2006

  1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R/2006 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 'Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari'), e' sostituita dalla seguente:

    'e) 'gruppi di prove': insieme di prove analitiche individuate in base alle modalita' di identificazione dei settori e delle tecniche di prova del laboratorio in discipline e sub-discipline, in conformita' alle regole dell'ente di accreditamento. Tale distinzione puo' riguardare i prodotti, le grandezze o i principi di misura'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2006

  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2006 le parole comprese tra 'ed alle procedure operative' e 'buona prassi di laboratorio' sono soppresse.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2006

  3. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2006 le parole 'entro e non oltre ventiquattro mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro e non oltre diciotto mesi'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2006

  4. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2006, e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. I laboratori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale n. 9/2006 che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano all'impresa alimentare committente gli esiti di tali prove con una delle seguenti modalita' alternative:

    1. trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del...

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