DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2012, n. 11 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 'Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro') in materia di tirocini.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 30 marzo 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana
il seguente regolamento:
(Omissis).
Art. 1
Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
-
Dopo la sezione I del capo III del titolo VIII del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 'Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro') e' inserita la seguente:
'Sezione I bis Art. 86 bis Obblighi del soggetto promotore 1. Il soggetto promotore e' tenuto a:
-
garantire la qualita' e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante;
-
garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
-
nominare il tutore responsabile delle attivita' didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86 sexies, comma 1;
-
assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilita' civile verso terzi, come previsto dall'articolo 17 ter, comma 5 della l.r. 32/2002.
-
-
Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego, e' tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l'impiego.
-
Il soggetto promotore e' tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attivita' ispettiva del lavoro, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 86 ter Requisiti e obblighi del soggetto ospitante 1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
-
essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-
essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
-
non avere effettuato licenziamenti per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali piu' rappresentative;
-
non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio.
-
-
Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attivita' per le quali sia necessario un periodo formativo. Non puo' utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternita' o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA