DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 gennaio 2011, n. 2 - Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»), in materia di diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 12 gennaio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Preambolo Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 6, comma 2;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro');

Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 2010, n.

901;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 17 novembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1145.

Considerato quanto segue:

  1. la previsione contenuta nell'art. 56 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, relativa al presidente dell'azienda per il diritto allo studio universitario, non contempla la supplenza in caso di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi motivo, nelle more della sua sostituzione ad opera dell'art. 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

  2. occorre, pertanto, individuare il soggetto che esercita le funzioni di presidente nelle more della sua sostituzione ad opera del predetto art. 17 della legge regionale n. 5/2008, onde non creare soluzioni di continuita' nell'attivita' dell'azienda per il diritto allo studio universitario;

  3. occorre modificare l'art. 59 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/ R/2003 in modo da renderlo coerente con la medesima disposizione del decreto-legge n. 78/2010, ove stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarita' dei...

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