DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2012, n. 28 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.30 del 21 giugno 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

(Omissis) Art. 1

Sostituzione del titolo VI del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

  1. Il titolo VI del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 'Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro') e' sostituito dal seguente:

    'Titolo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO Capo I Disposizioni generali Art. 40.

    Formazione nell'apprendistato 1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:

    1. contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

    2. contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

    3. contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

    Art. 41.

    Piano formativo individuale 1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

    Art. 42.

    Certificazione delle competenze in esito alle attivita' formative 1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.

  2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresi' le procedure per l'accreditamento degli stessi.

  3. I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del repertorio nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

  4. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l'esame per conseguire l'attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all'articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l'attestazione di competenze intermedia e' rilasciata sulla base dei modelli definiti dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT