DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 9 - Regolamento regionale recante: 'Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Omissis);

Emana

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:

  1. le forme di pubblicita' del bando di concorso (art. 5, comma 9, lettera a), della legge regionale 3/2010);

  2. i contenuti del bando di concorso (art. 5, comma 9, lettera

    b), della legge regionale 3/2010);

  3. le modalita' di formazione delle graduatorie (art. 5, comma 9, lettera c), della legge regionale 3/2010).

    Art. 2

    Forme di pubblicita' 1. Il bando di concorso e' pubblicato per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio, nelle sedi di decentramento del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonche' nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici.

    1. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) del comune.

    2. Della pubblicazione dei bandi e' data, inoltre, notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

    Art. 3

    Contenuti del bando 1. Il bando deve indicare:

  4. i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;

  5. i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 3/2010, nonche' gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge regionale;

  6. le norme per la determinazione del canone di locazione;

  7. il luogo di presentazione della domanda e il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la sua presentazione;

  8. i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero, nonche' gli stati, i fatti e le qualita' personali del richiedente che possano essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

    1. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di trenta giorni.

    2. ...

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