DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 9 - Regolamento regionale recante: 'Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)'.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Omissis);
Emana
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:
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le forme di pubblicita' del bando di concorso (art. 5, comma 9, lettera a), della legge regionale 3/2010);
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i contenuti del bando di concorso (art. 5, comma 9, lettera
b), della legge regionale 3/2010);
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le modalita' di formazione delle graduatorie (art. 5, comma 9, lettera c), della legge regionale 3/2010).
Art. 2
Forme di pubblicita' 1. Il bando di concorso e' pubblicato per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio, nelle sedi di decentramento del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonche' nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici.
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Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) del comune.
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Della pubblicazione dei bandi e' data, inoltre, notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 3
Contenuti del bando 1. Il bando deve indicare:
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i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
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i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 3/2010, nonche' gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge regionale;
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le norme per la determinazione del canone di locazione;
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il luogo di presentazione della domanda e il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la sua presentazione;
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i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero, nonche' gli stati, i fatti e le qualita' personali del richiedente che possano essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
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Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di trenta giorni.
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