DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 novembre 2009, n. 57 - Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, 'Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola'.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 53/I-II del 29 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2753 del 16 novembre 2009;
emana il seguente regolamento:
Art. 1
Frequenza 1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
'3. Se un allievo ha frequentato meno di quattro quinti delle lezioni, il consiglio di classe puo', nel caso in cui sussistano gravi o validi motivi, promuoverlo comunque ed ammetterlo all'esame finale.'.
Art. 2
Valutazione delle prestazioni 1. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
'8. Il comportamento degli allievi a scuola, ovvero la condotta, e' oggetto di valutazione nelle classi del secondo ciclo.
Per la valutazione del comportamento e' utilizzata la seguente scala di valutazione:
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ottimo (10);
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distinto (9);
-
buono (8);
-
soddisfacente (7);
-
sufficiente (6);
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insufficiente (5).
Per la valutazione del comportamento si applicano il regolamento scolastico e i criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale.'.
Art. 3
Promozione 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
'1. Un allievo e' promosso alla classe successiva, oppure conclude l'anno con una valutazione positiva se ha ottenuto una valutazione positiva in tutte le materie o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonche' in condotta limitatamente alle classi del secondo ciclo.'.
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Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
'2. La promozione e' decisa dal consiglio di classe.
Quest'ultimo conferma o modifica i voti proposti dai singoli insegnanti anche se negativi.'.
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Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
'5. In presenza di uno o piu' voti negativi il consiglio di classe puo' sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell'inizio delle lezioni dell'anno formativo successivo l'avvenuto recupero dei deficit formativi attraverso l'espletamento delle necessarie verifiche. Data, modalita' e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi minorenni.'.
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Il comma 6 dell'art. 5 del...
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