DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2011, n. 38 - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 'Norme per la tutela degli animali'. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga il seguente regolamento:

(Omissis);

Art. 1

Oggetto (art. 41, l.r. 59/2009) 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 'Norme per la tutela degli animali.

Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)', detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Art. 2

Modalita' di custodia (art. 5, l.r. 59/2009) 1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalita' tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.

  1. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie piu' diffuse sono elencati nell'allegato A. La necessita' di eventuali deroghe a tali requisiti e' attestata da un medico veterinario.

    Art. 3

    Modalita' di trasporto (art. 6, l.r. 59/2009) 1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell'animale adotta le seguenti misure:

    1. frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;

    2. utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.

  2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

    Art. 4

    Accertamento della pericolosita' dell'animale (art. 9, l.r. 59/2009) 1. Ai fini di cui all'articolo 9 della l.r. 59/2009, la condizione di comprovata pericolosita' dell'animale per l'incolumita' delle persone e' attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentalista, ove presente all'interno dell'azienda unita' sanitaria locale.

  3. La Regione promuove, nel quadro dell'educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

    Art. 5

    Modalita' della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art. 12, l.r. 59/2009) 1. I titolari delle attivita' di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti dimensionali indicati nell'allegato A.

  4. Le strutture di cui all'articolo 13 della l.r. 59/2009 sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l'assistenza di un medico veterinario in qualita' di referente.

    Art. 6

    Manifestazioni storico-culturali (art. 15, l.r. 59/2009) 1. Le manifestazioni storico - culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, iscritte nell'elenco di cui...

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