DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 4 - Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R (Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-2436 del 27 luglio 2011;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n.

6/R 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R, e' sostituita dalla seguente:

'b) sull'ammontare dell'esposizione di cui sub a) - al netto, a scalare, dell'acconto e degli eventuali recuperi - Il Fondo riconosce interessi dalla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine fino alla data di conclusione delle procedure di recupero ovvero fino alla data di assegnazione alla Banca finanziatrice delle somme ricavate ovvero...

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