DECRETO 17 giugno 2011 - Riconoscimento, alla sig.ra Idita Coca, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A08916)

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Idita Coca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione...

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