D.L. 21 giugno 2013, n. 69

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leg
Rivista penale 7-8/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
relativi all’utente, l’assegnazione allo stesso di un codice
univoco e la registrazione delle operazioni effettuate.
4. Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la tra-
smissione dei dati verso il SIC è stata realizzata in piena
conformità alle regole tecniche e di sicurezza attualmente
vigenti e secondo gli standard e le regole dell’infrastruttura
della sicurezza posta in essere dall’Amministrazione. Nello
specif‌ico l’interconnessione avviene tramite un servizio di
cooperazione applicativa basato sull’uso della tecnologia
del cosiddetto Web Service e del protocollo SSL.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
13. (Disposizioni f‌inali) . 1. L’art. 18 del decreto dirigen-
ziale 25 gennaio 2007 è modif‌icato come segue:
a) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
b) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«d) nell’ipotesi di cui alla lettera a) del presente comma,
l’estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso
senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei,
all’uff‌icio locale presso il Tribunale di Roma, per le per-
sone nate all’estero o delle quali non è stato accertato il
luogo di nascita nel territorio dello Stato.».
2. All’art. 18, dopo il comma 3 bis, è inserito il seguente
comma 3 ter: «È fatta salva l’applicazione della disposizio-
ne di cui al comma 1 per i provvedimenti emessi dal tribu-
nale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza per i
minorenni nell’esercizio delle funzioni indicate all’art. 79,
comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354.».
3. Per facilitare il compimento delle attività indicate
nel presente decreto viene messo a disposizione sul porta-
le del casellario un manuale tecnico-operativo.
14. (Norma f‌inale) . 1. Il presente decreto è pubblicato
nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno eff‌icacia
dal 1° luglio 2013.
II
D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 144 del 21 giugno 2013) .
TITOLO III
MISURE PER L’EFFICIENZA
DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
CAPO VIII
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE
84. (Modif‌iche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) .
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate
le seguenti modif‌icazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è
inserito il seguente periodo: “L’avvocato informa altresì
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la pa-
rola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il
seguente comma: “1. Chi intende esercitare in giudizio
un’azione relativa a una controversia in materia di condo-
minio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, aff‌itto di aziende, risarci-
mento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e f‌inanziari,
è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il proce-
dimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in at-
tuazione dell’articolo 128 bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modif‌icazioni, per
le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’uff‌icio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi
che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, f‌issa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la media-
zione non è stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140 bis
del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, e successive modif‌icazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle
parole “salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti
parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stes-
so comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a
procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole: “di-
sporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso
comma, stesso periodo, sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti
parole: “; in tal caso l’esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le parole
“L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle
seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo prece-
dente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”; allo
stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderi-
scono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si
applicano” sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo stesso
comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
“b bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai f‌ini della composizione della lite, di cui all’articolo 696
bis del codice di procedura civile;”;

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