D.L. 21 giugno 2013, n. 69
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5/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
9 ter. Nei casi di cui al comma 9 bis è obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energe-
tica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle
norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare
i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica
UNI 7129, e successive integrazioni.
9 quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle dispo-
sizioni di cui ai commi 9, 9 bis e 9 ter.».
18. (Abrogazioni e disposizioni finali). 1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli 2, comma
1, lettere d) , e) ed f) , 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell’Al-
legato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, nonchè il comma 3 dell’articolo 15 e il punto 4 dell’allega-
to 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2
dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso.
2 bis. Al punto 4 dell’Allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all’art. 4, comma
1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1 bis ».
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ri-
corrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono
sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica».
3 bis. I decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) , capo-
verso « 1 », all’articolo 6, comma 1, capoverso «ART. 6 », comma
12, e all’articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono
emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
22. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
VI
D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.
144 del 21 giugno 2013) , convertito, con modificazioni, nella L. 9
agosto 2013, n. 98 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.
- n. 194 del 20 agosto 2013).
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
30. (Semplificazioni in materia edilizia). 1. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (L) – (Deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati). – 1. Ferma restando la competenza statale in materia
di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni deroga-
torie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati
alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque fun-
zionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali.».
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d) , ultimo periodo, le pa-
role: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola “antisismica”
sono aggiunte le seguenti: «nonchè quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attra-
verso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edi-
ficio preesistente.»;
b) all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da
«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: “della sa-
goma,” sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti
della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè
gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
d) all’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, è sostituito dal seguente: “8. Decorso inutil-
mente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo,
ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussi-
stano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 9.”;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto
a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui
al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il
procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento
espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego
dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di
servizi, decorso il temine per l’adozione del provvedimento fina-
le, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende re-
spinta. l responsabile del procedimento trasmette al richiedente
il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque
giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni
di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, com-
ma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.»;
3) il comma 10 è abrogato;
e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la
sagoma dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sotto-
posto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni,»; “;
f) nel capo III del titolo II, dopo l’articolo 23, è aggiunto il
seguente:
«Art. 23 bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione
certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei
lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnala-
zione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazio-
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