D.L. 4 giugno 2013, n. 63
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Arch. loc. e cond. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
utilizzare, per l’anno 2013, l’avanzo di amministrazione non vin-
colato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 187, comma 3 bis,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a cia-
scun comune dal Ministero dell’interno, con modalità e termini
fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3 bis. L’applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è
estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di
comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo
utilizzo da parte del singolo comune, all’incremento di anticipa-
zione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente
dell’unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell’anticipa-
zione provvedono i singoli comuni componenti dell’unione nella
misura pari alla quota dell’anticipazione richiesta da ciascuno
di essi.
4. All’onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per
l’anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a
600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall’arti-
colo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. (Clausola di salvaguardia). 1. La riforma di cui all’articolo 1
dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici
primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come
risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso,
in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito euro-
peo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del
31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il
termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale
propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al
16 settembre 2013.
V
D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti per il recepimen-
to della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni
in materia di coesione sociale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.
130 del 5 giugno 2013) , convertito, con modificazioni, nella L.
3 agosto 2013, n. 90 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 181 del 3
agosto 2013).
1. (Modificazioni all’articolo 1 del decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 192). 1. L’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalità). - 1. Il presente decreto promuove il mi-
glioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia
sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni
e modalità per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici;
b bis) determinare i criteri generali per la certificazione della
prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle
relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio;
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitività dell’industria nazionale at-
traverso lo sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficien-
za energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costru-
zione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore
delle costruzioni e con l’occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per
l’attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e
per le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su
tutto il territorio nazionale;
h bis) assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso
la raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati;
h ter) promuovere l’uso razionale dell’energia anche attra-
verso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
2. (Modificazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192). 01. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) “prestazione energetica di un edificio”: quantità annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede pos-
sa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’im-
mobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igie-
nici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illumina-
zione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene
espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di
isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di in-
stallazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può
essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile,
o totale come somma delle precedenti »
1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l bis) “attestato di prestazione energetica dell’edificio”:
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel pre-
sente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti
che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso
l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell’efficienza energetica;
l ter) “attestato di qualificazione energetica”: il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o
alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbi-
sogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza
dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso
specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edifi-
cio di nuova costruzione;
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