Giudizio penale, sequestro conservativo e tutela cautelare

AutoreMaria Cecilia Polo
Pagine446-448

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Il giudice civile può concedere il sequestro conservativo quando, nelle more del giudizio penale di Cassazione, il danneggiato da reato non potrebbe altrimenti ottenere la tutela cautelare, costituzionalmente garantita in ogni fase del processo a norma dell'art. 24 Cost.

Questo è il principio che emerge dall'ordinanza del Tribunale di Mantova sul ricorso presentato ai sensi dell'art. 671 c.p.c.

Prima di entrare nel merito della vicenda, relativa alla competenza del giudice civile per la concessione del sequestro conservativo in pendenza del procedimento penale diPage 447 legittimità è opportuno svolgere un breve cenno sul procedimento cautelare.

Il codice di rito comprende i procedimenti cautelari fra i procedimenti sommari. Tra i procedimenti sommari cautelari e non cautelari vi è una profonda diversità funzionale che si traduce in una diversità di struttura. In particolare, mentre il procedimento sommario può astrattamente definire in modo definitivo un giudizio, il procedimento cautelare è per sua natura provvisorio in quanto reso in base ad una valutazione meramente probabilistica in ordine all'esistenza del diritto che costituirà oggetto del giudizio di merito. Il procedimento cautelare inoltre si caratterizza per la sua strumentalità rispetto al provvedimento definitivo reso a seguito del giudizio a cognizione piena, di cui mira ad assicurare l'utilità 1.

La tutela cautelare presenta, dunque, una strumentalità funzionale rispetto ad un ordinario giudizio di merito di cui si anticipano o si assicurano i prevedibili effetti. Oltre alla provvisorietà ed il nesso di strumentalità funzionale, il provvedimento cautelare presente altre caratteristiche che lo differenziano dall'ordinario processo di cognizione. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, infatti, viene emesso all'esito di un giudizio che si basa non su una cognizione piena, ma sulla verosimiglianza del diritto cautelando (c.d. fumus boni iuris).

Nel caso in esame, viene in rilievo un particolare procedimento cautelare: il sequestro conservativo previsto dall'art. 671 c.p.c., il quale stabilisce che su istanza del creditore, il quale abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. La norma dunque tende ad assicurare una tutela al creditore contro il pericolo di sottrazione o alienazione dei beni anzietti. Secondo autorevole dottrina, si tratta di un'anticipazione del pignoramento e della azione esecutiva nella quale si converte automaticamente a seguito della condanna esecutiva successivamente pronunciata 2.

Legittimato a richiedere il provvedimento è qualunque creditore, in base a due condizioni fondamentali: a) la ragionevole apparenza di fondatezza del suo diritto (fumus boni iuris); b) la dimostrazione del pericolo di perdere la garanzia del suo credito (periculum in mora). Gli effetti sostanziali del sequestro sono indicati dall'art. 2906 c.c., e sono analoghi a quelli del pignoramento.

Quanto al secondo di tali requisiti, relativo al pericolo di perdere la garanzia del credito, la Suprema Corte 3 ha chiarito che esso può essere desunto sia da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, desumibili da un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti tali da depauperare il suo patrimonio e sottrarlo alla esecuzione.

Nel caso in esame non pare messa in dubbio la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la concessione del sequestro conservativo. Da un lato, infatti, il fumus boni iuris risulta provato dalla sentenza della Corte d'appello di Brescia che dichiara l'imputato responsabile agli effetti civili e lo condanna al risarcimento dei danni; dall'altro il periculum in mora si desume dalla condotta precedente dell'obbligato che appena saputo di controlli sul suo operato provvedeva a spogliarsi in favore della moglie (senza plausibili ragioni)...

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