Giudizio

AutoreIsabella Iaselli
Pagine857-966
LIBRO VII
GIUDIZIO
TITOLO I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
La trasmissione del decreto di citazione a giudizio al giudice competente, designato nel
medesimo decreto (tribunale o Corte d’assise), dà inizio alla fase degli atti preliminari al
dibattimento, che si conclude nel momento in cui si passa allo svolgimento delle formali-
tà di apertura del dibattimento previste dall’art. 484 (Fassone). In altri termini, si tratta
del periodo antecedente la data fissata per la pubblica udienza, nel corso del quale il
legislatore consente l’esame di talune questioni al fine di agevolare il successivo svolgimen-
to del dibattimento, che è la sede propria del giudizio penale.
Nella fase disciplinata dal presente titolo sono, invero, consentiti provvedimenti motivati dalla
urgenza (465 e 467) o dalla necessità di regolamentare l’ordinata acquisizione delle prove (
468) o dalla opportunità di evitare un dibattimento che già si profila inutile (469).
465• Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispo-
ne il giudizio può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o diffe-
rirla non più di una volta.
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti
private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i
termini previsti dall’articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e
notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
1 • RINVIO E ANTICIPAZIONE DELL’UDIENZA:
ADEMPIMENTI
Il codice vigente attribuisce al giudice che
dispone il rinvio a giudizio il compito di indica-
re la sezione del tribunale o della corte di assi-
se competente per il giudizio nonché la data
dell’udienza (429).
Il presidente del tribunale o della corte può, una
sola volta e per giustificati motivi, anticipare o
posticipare la data indicata nel decreto. In tal
caso, il provvedimento di modifica della data
deve essere notificato alle parti almeno sette
giorni prima della nuova udienza fissata, fermo
restando che il decreto che dispone il giudizio
deve essere notificato venti giorni prima del-
l’udienza. Ad esempio, se il presidente ritiene
di dover anticipare la data dell’udienza per evi-
tare la decorrenza dei termini di custodia cau-
telare, deve comunque indicare una data che
consenta il termine libero di venti giorni per la
rituale notifica del decreto di citazione a giudi-
zio; se l’imputato era presente alla lettura del
decreto in udienza preliminare, il dibattimento
dovrà svolgersi almeno venti giorni dopo la let-
tura del decreto e, in tal caso, all’imputato ed al
difensore deve essere notificato solo il provvedi-
mento di modifica della data sette giorni prima
della nuova udienza.
La violazione dei limiti nei quali il dibattimento
può essere anticipato o differito (una sola volta e
per giustificati motivi) non comporta nullità e,
nella prassi, specie al fine di consentire la rapida
definizione dei processi a carico di detenuti, si fa
frequente ricorso al decreto di differimento dei
processi con imputati a piede libero.
Occorre distinguere il caso in cui il presidente
anticipi o differisca la data dell’udienza (decreto
da notificare sette giorni prima della udienza),
466 • Libro VII - Giudizio 858
dal caso in cui debba disporre la rinnovazione
della citazione del decreto ai sensi dell’art. 143
disp. att. c.p.p., perché in questa ipotesi va
rispettato il termine per comparire di 20 giorni.
466• Facoltà dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di pren-
dere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelle-
ria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
Nel corso di un’udienza, di regola, non viene trattato un unico processo, ma pos-
sono essere fissati più giudizi. Il legislatore, all’art. 132bis disp. att. c.p.p., sulla for-
mazione dei ruoli di udienza, stabiliva una regola generale in applicazione della quale
il giudice doveva assegnare priorità assoluta alla trattazione di processi per ragioni di
urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.
L’art. 2 bis del d.l. 23-5-2008, n. 92 convertito, con modificazioni, nella l. 24-7-
2008, n. 125 ha modificato in maniera sostanziale la disposizione di attuazione pre-
detta, indicando un elenco specifico di casi ai quali è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codi-
ce e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circo-
lazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai delitti puniti con la pena della reclusio-
ne non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per
cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato
di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
Al fine di rendere effettiva la rapida definizione dei processi relativi ai predetti
reati l’art. 2 ter d.l. 92/08 cit. ha previsto il rinvio della trattazione dei processi per
reati ai quali è da applicare l’indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241, salvo
che il dibattimento non sia già concluso o l’imputato si opponga o le parti concor-
dino per l’applicazione di una pena nei limiti di quella condonabile (in tal caso la
richiesta può essere avanzata anche fuori termine) ovvero che il rinvio possa pregiu-
dicare la formazione della prova o la persona offesa.
1 • LA DIFESA SI PREPARA AD AFFRONTARE
IL GIUDIZIO
Il termine per comparire, al quale fa riferimento
la norma, è il termine minimo di venti giorni, che
intercorre tra la data della notifica del decreto
che dispone il giudizio e la data dell’udienza indi-
859 Titolo I - Atti preliminari al dibattimento 466
cata per il dibattimento, fase che viene denomi-
nata “degli atti preliminari al dibattimento”.
Durante questa fase, in considerazione dei rilievi
che possono essere mossi dalle parti sulla corret-
ta formazione del fascicolo d’udienza (ad esem-
pio, la difesa potrebbe lamentare l’inserimento di
atti non irripetibili e per i quali non vi è stato con-
senso) o, comunque, della corretta preparazione
della difesa, alle parti è consentito prendere
visione del fascicolo del dibattimento, esaminan-
do i reperti ed estraendo copia degli atti.
Se tali facoltà possono risultare sovrabbondanti,
nel caso in cui vi sia stato un ampio esame degli
atti nel corso dell’udienza preliminare, va sotto-
lineato che la norma si applica anche al giudizio
immediato, ove alla difesa sono stati concessi
tempi più ristretti. In ogni caso, in questa fase la
difesa si prepara ad affrontare il vero e proprio
giudizio, nei termini indicati nel decreto che lo
dispone, per cui può ritenere di approfondire
elementi ulteriori, alla luce di quanto portato in
concreto a conoscenza del giudice.
F
ASI IN CUI È PREVISTO IL DEPOSITO DEGLI ATTI
• verbali di atti cui il difensore ha diritto di assistere
(366)
• provvedimenti del giudice (128)
• verbale interrogatorio indagato (93 disp. att.)
• atti delle intercettazioni (268)
• ordinanza di custodia cautelare e atti sui quali si
fonda (293 e 296)
FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Svolgimento delle indagini
• fascicolo del p.m. (415bis)
• fascicolo degli atti sui quali si fonda la richiesta di
rinvio a giudizio del p.m. (416, 419)
• decreto penale di condanna e
fascicolo del p.m. (140 disp. att.)
Chiusura delle indagini
• atti di indagine integrativa dopo il rinvio a giudizio (430)
• fascicolo del p.m. dopo l’udienza preliminare (433)
• fascicolo per il dibattimento (466)
Rito ordinario
• fascicolo per il giudizio direttissimo (450)
• decreto di citazione a giudizio e fascicolo del p.m.
(552,4°comma)
Riti alternativi

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