LEGGE 1 marzo 2006, n. 67 - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' e ambito di applicazione)

  1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.

    104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e

    i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., e' il

    seguente:

    Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona

    handicappata colui che presenta una minorazione fisica,

    psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'

    causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di

    integrazione lavorativa e tale da determinare un processo

    di svantaggio sociale o di emarginazione.

    2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni

    stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla

    consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva

    individuale residua e alla efficacia delle terapie

    riabilitative.

    3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia

    ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo

    da rendere necessario un intervento assistenziale

    permanente, continuativo e globale nella sfera individuale

    o in quella di relazione, la situazione assume connotazione

    di gravita'.

    Le situazioni riconosciute di gravita' determinano

    priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi

    pubblici.

    4. La presente legge si applica anche agli stranieri e

    agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile

    dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni

    sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste

    dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

    .

    - Il decreto...

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