AUTORIZZAZIONE 12 dicembre 2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2013). (13A10501)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»);

Visto l'art. 4, comma 1, lettera e) del codice, il quale individua i dati giudiziari;

Visti, in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni eseguibili;

Visti gli articoli 21, comma 2, e 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'art. 22 del codice, che enuncia i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2013, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» e il regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, emanato ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, i quali prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilita' dei mediatori nonche' dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;

Visti gli articoli 51 e 52 del codice in materia di informatica giuridica e ritenuta la necessita' di favorire la prosecuzione dell'attivita' di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione anche dell'affinita' che tali attivita' presentano con quelle di manifestazione del pensiero disciplinate dall'art. 137 del codice;

Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del codice e il disciplinare tecnico di cui all'allegato B) al medesimo codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visto l'art. 167 del codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Autorizza Il trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del codice, per le finalita' di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del codice. Capo I Rapporti di lavoro 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento. L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e...

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