Le attenuate ingerenze giudiziali con attivit à stimolatorie
Autore | Vergine, Francesco |
Pagine | 107-141 |
CAPITOLO IV
LE ATTENUATE INGERENZE GIUDIZIALI
CON ATTIVITÀ STIMOLATORIE
S: 1. Gli interventi d’ufficio legittimati dalle norme “contenitori” di
impulso e di assunzione. – 2. I poteri di stimolo – integrazione nell’udienza
preliminare: l’art. 421 bis c.p.p. – 2.1. (segue): il presupposto della indecidi-
bilità allo stato degli atti quale risvolto della incompletezza delle indagini. –
2.2. (segue): i destinatari dell’impulso del giudice. – 2.3. (seg ue): il contenuto
dell’ordinanza e il grado di specificazione dell’indicazione. – 2.4. (segue): vin-
colatività delle indicazioni e potere di avocazione. – 2.5. (segue): compatibilità
con il sistema accusatorio. – 3. Le funzioni stimolative in sede dibattimentale:
l’art. 506 comma 1 c.p.p. – 3.1. (seg ue): la graduazione dell’invasività quale
indice rivelatore della capienza della norma. – 3.2. (segue): l’individuazione
soggettiva del proponente. – 3.3. (segue): i termini dell’intervento e la funzio-
ne euristica del materiale probatorio raccolto. – 3.4. (segue): verifica critica di
aderenza al sistema.
1. Gli interventi d’ufficio legittimati dalle norme
“contenitori” di impulso e di assunzione.
Oltre agli interventi ofciosi espletabili su singoli mezzi proba-
tori e concretizzantisi o in interlocuzioni nel corso dell’assunzione
della prova “portata” dalle parti o in ammissioni di appositi e deter-
minati mezzi, l’ordinamento prevede ulteriori poteri del giudice che
divengono più ampi grazie alla creazione legislativa di talune norme
“contenitori”.
Esse, peraltro, vanno distinte a seconda del modus operandi poi-
ché possono prevedere o un potere di impulso con destinatari le
parti o, invece, un intervento più penetrante tale da consentire l’as-
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sunzione diretta di nuovi mezzi di prova, senza limitazioni qualita-
tive o quantitative.
In relazione al primo tipo si possono citare gli artt. 421 bis e 506
comma 1 c.p.p. Mentre gli artt. 422, 441 comma 5, 507 e 603 co. 3
c.p.p. esauriscono la categoria delle norme di ampliamento proba-
torio prevedenti tutti i mezzi di prova approntati dall’ordinamento.
2. I poteri di stimolo – integrazione nell’udienza
preliminare: l’art. 421 bis c.p.p.
Per un corretto inquadramento sistematico dei compiti che il legi-
slatore ha inteso afdare alla norma non si può prescindere dall’esame
del retroterra storico nel quale l’art. 421 bis è stato partorito.
Il terreno operativo è quello dell’udienza preliminare, ossia la fase
del processo penale che, forse più di ogni altra, ha tradito le aspetta-
tive dei codicatori. Le critiche si appuntarono in esito alla presa
d’atto dell’esistenza di una «forbice tra la denizione normativa
astratta e la prassi applicativa»1 che, difatti, l’ha trasformata in un
inutile orpello gravante in modo espressivo solo sui tempi del pro-
cesso senza concreti vantaggi in termini deativi e di controllo2.
Difatti, in considerazione del momento processuale in cui l’udienza
preliminare va a collocarsi, può specicarsi che essa rappresenti una
«zona di cerniera tra le indagini e il giudizio»3 di guisa che il giudice
1 D C, L’integrazione investigativa e probatoria nell’udienza preliminare,
in A. V., Le recenti modifiche al codice di procedura penale (commento alla Legge
16 dicembre 1999, n. 479), I, Milano, 2000, p. 387.
2 Molteplici gli interventi mediante i quali la dottrina si è soffermata sulla neces-
sità di radicali modifiche dell’istituto o addirittura, sulla sua espunzione dal tessuto
normativo. Si veda, a titolo esemplificativo, L, L’udienza preliminare nel siste-
ma del nuovo processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 1077; I,
L’udienza preliminare: un istituto da sopprimere o da valorizzare?, in Quest. giust.,
1991, p. 627.
3 D C, Le conclusioni dell’udienza preliminare ed il sistema del doppio
fascicolo, in A. V., Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, a
cura di C e M, Torino, 1999, p. 550.
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sarà chiamato ad esercitare un potere di controllo sul fondamento
ontologico dell’accusa al ne di evitare che la sede dibattimentale
possa essere raggiunta da processi con accuse azzardate.
Il reale funzionamento dell’istituto, però, ha dimostrato che la
verica sull’operato del pubblico ministero era tanto blanda da
giungere ad una sorta di appiattimento del giudice dell’udienza pre-
liminare sulle posizioni dell’accusa con il conseguente fallimento
dei suoi scopi.
Sin dai primordi dell’esperienza accusatoria italiana, l’attenzione
si concentrò sulle modalità attraverso le quali il giudice avrebbe
potuto vericare la bontà della ricostruzione d’accusa e, di conse-
guenza, alla tipologia di strumenti mediante i quali avrebbe potuto
emettere un provvedimento conclusivo non necessariamente ed
esclusivamente fondato sugli atti posti dalle parti al suo vaglio ma
esteso anche ad elementi assunti d’ufcio.
Tuttavia, già nella fase della redazione del progetto preliminare
si tese ad eliminare qualsiasi ipotesi di intervento d’ufcio idoneo,
in qualche modo, a far riemergere elementi di matrice inquisitoria,
ivi comprese le iniziative ofciose in materia probatoria4. La solu-
zione fu esposta nella direttiva 52, nella quale si prevedeva, con una
formula quanto mai cauta e vaga, che nell’impossibilità di decidere
sulla base degli atti prodotti dalle parti, il giudice avrebbe dovuto
rinviare l’udienza afdando alle parti il compito di ampliare il com-
pendio probatorio.
La dizione utilizzata lasciava spazio a due forme diverse (pur
non necessariamente alternative) di integrazione, con differenti
modalità esplicative temporali. Si poteva, in astratto, prevedere
una integrazione fuori udienza, con una nuova ssazione naliz-
zata alla verica dei nova portati dalle parti, oppure un’assun-
4 A, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cass. pen., 1988,
p. 2174. L’Autore sottolineò che il parlamento era condizionato dall’horror eredita-
tis, ossia dalla paura che il riconoscimento di un qualche potere istruttorio al giudice
avrebbe potuto far riemergere la figura del giudice istruttore, rovinando miseramente
l’edificio del processo accusatorio.
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