Le attenuate ingerenze giudiziali con attivit à stimolatorie

AutoreVergine, Francesco
Pagine107-141
CAPITOLO IV
LE ATTENUATE INGERENZE GIUDIZIALI
CON ATTIVITÀ STIMOLATORIE
S: 1. Gli interventi d’ufficio legittimati dalle norme “contenitori” di
impulso e di assunzione. – 2. I poteri di stimolo – integrazione nell’udienza
preliminare: l’art. 421 bis c.p.p. – 2.1. (segue): il presupposto della indecidi-
bilità allo stato degli atti quale risvolto della incompletezza delle indagini. –
2.2. (segue): i destinatari dell’impulso del giudice. – 2.3. (seg ue): il contenuto
dell’ordinanza e il grado di specificazione dell’indicazione. – 2.4. (segue): vin-
colatività delle indicazioni e potere di avocazione. – 2.5. (segue): compatibilità
con il sistema accusatorio. – 3. Le funzioni stimolative in sede dibattimentale:
l’art. 506 comma 1 c.p.p. – 3.1. (seg ue): la graduazione dell’invasività quale
indice rivelatore della capienza della norma. – 3.2. (segue): l’individuazione
soggettiva del proponente. – 3.3. (segue): i termini dell’intervento e la funzio-
ne euristica del materiale probatorio raccolto. – 3.4. (segue): verifica critica di
aderenza al sistema.
1. Gli interventi d’ufficio legittimati dalle norme
“contenitori” di impulso e di assunzione.
Oltre agli interventi ofciosi espletabili su singoli mezzi proba-
tori e concretizzantisi o in interlocuzioni nel corso dell’assunzione
della prova “portata” dalle parti o in ammissioni di appositi e deter-
minati mezzi, l’ordinamento prevede ulteriori poteri del giudice che
divengono più ampi grazie alla creazione legislativa di talune norme
“contenitori”.
Esse, peraltro, vanno distinte a seconda del modus operandi poi-
ché possono prevedere o un potere di impulso con destinatari le
parti o, invece, un intervento più penetrante tale da consentire l’as-
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sunzione diretta di nuovi mezzi di prova, senza limitazioni qualita-
tive o quantitative.
In relazione al primo tipo si possono citare gli artt. 421 bis e 506
comma 1 c.p.p. Mentre gli artt. 422, 441 comma 5, 507 e 603 co. 3
c.p.p. esauriscono la categoria delle norme di ampliamento proba-
torio prevedenti tutti i mezzi di prova approntati dall’ordinamento.
2. I poteri di stimolo – integrazione nell’udienza
preliminare: l’art. 421 bis c.p.p.
Per un corretto inquadramento sistematico dei compiti che il legi-
slatore ha inteso afdare alla norma non si può prescindere dall’esame
del retroterra storico nel quale l’art. 421 bis è stato partorito.
Il terreno operativo è quello dell’udienza preliminare, ossia la fase
del processo penale che, forse più di ogni altra, ha tradito le aspetta-
tive dei codicatori. Le critiche si appuntarono in esito alla presa
d’atto dell’esistenza di una «forbice tra la denizione normativa
astratta e la prassi applicativa»1 che, difatti, l’ha trasformata in un
inutile orpello gravante in modo espressivo solo sui tempi del pro-
cesso senza concreti vantaggi in termini deativi e di controllo2.
Difatti, in considerazione del momento processuale in cui l’udienza
preliminare va a collocarsi, può specicarsi che essa rappresenti una
«zona di cerniera tra le indagini e il giudizio»3 di guisa che il giudice
1 D C, L’integrazione investigativa e probatoria nell’udienza preliminare,
in A. V., Le recenti modifiche al codice di procedura penale (commento alla Legge
16 dicembre 1999, n. 479), I, Milano, 2000, p. 387.
2 Molteplici gli interventi mediante i quali la dottrina si è soffermata sulla neces-
sità di radicali modifiche dell’istituto o addirittura, sulla sua espunzione dal tessuto
normativo. Si veda, a titolo esemplificativo, L, L’udienza preliminare nel siste-
ma del nuovo processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 1077; I,
L’udienza preliminare: un istituto da sopprimere o da valorizzare?, in Quest. giust.,
1991, p. 627.
3 D C, Le conclusioni dell’udienza preliminare ed il sistema del doppio
fascicolo, in A. V., Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, a
cura di C e M, Torino, 1999, p. 550.
       109
sarà chiamato ad esercitare un potere di controllo sul fondamento
ontologico dell’accusa al ne di evitare che la sede dibattimentale
possa essere raggiunta da processi con accuse azzardate.
Il reale funzionamento dell’istituto, però, ha dimostrato che la
verica sull’operato del pubblico ministero era tanto blanda da
giungere ad una sorta di appiattimento del giudice dell’udienza pre-
liminare sulle posizioni dell’accusa con il conseguente fallimento
dei suoi scopi.
Sin dai primordi dell’esperienza accusatoria italiana, l’attenzione
si concentrò sulle modalità attraverso le quali il giudice avrebbe
potuto vericare la bontà della ricostruzione d’accusa e, di conse-
guenza, alla tipologia di strumenti mediante i quali avrebbe potuto
emettere un provvedimento conclusivo non necessariamente ed
esclusivamente fondato sugli atti posti dalle parti al suo vaglio ma
esteso anche ad elementi assunti d’ufcio.
Tuttavia, già nella fase della redazione del progetto preliminare
si tese ad eliminare qualsiasi ipotesi di intervento d’ufcio idoneo,
in qualche modo, a far riemergere elementi di matrice inquisitoria,
ivi comprese le iniziative ofciose in materia probatoria4. La solu-
zione fu esposta nella direttiva 52, nella quale si prevedeva, con una
formula quanto mai cauta e vaga, che nell’impossibilità di decidere
sulla base degli atti prodotti dalle parti, il giudice avrebbe dovuto
rinviare l’udienza afdando alle parti il compito di ampliare il com-
pendio probatorio.
La dizione utilizzata lasciava spazio a due forme diverse (pur
non necessariamente alternative) di integrazione, con differenti
modalità esplicative temporali. Si poteva, in astratto, prevedere
una integrazione fuori udienza, con una nuova ssazione naliz-
zata alla verica dei nova portati dalle parti, oppure un’assun-
4 A, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cass. pen., 1988,
p. 2174. L’Autore sottolineò che il parlamento era condizionato dall’horror eredita-
tis, ossia dalla paura che il riconoscimento di un qualche potere istruttorio al giudice
avrebbe potuto far riemergere la figura del giudice istruttore, rovinando miseramente
l’edificio del processo accusatorio.

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