Testo del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1998, n. 399 recante: "Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, ...

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1998 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

  1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".

  2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "materie giuridiche." sono aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".

  3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente: "c-bis) i notai anche in pensione.".

  4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.".

  5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: " 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di (( anzianita' o vecchiaia, )) ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo (( nei quindici anni )) successivi alla data di effettivo inizio di...

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