Giudici Di Pace E Controversie Condominiali

AutoreGuerino De Santis
Pagine249-250
249
dott
DOTTRINA
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
GIUDICI DI PACE
E CONTROVERSIE
CONDOMINIALI
di Guerino De Santis
Esaminato il testo relativo alla proposta di attribuzio-
ne al Giudice di Pace della competenza per le cause (e i
procedimenti di volontaria giurisdizione) concernenti le
controversie in materia condominiale, contenuta nel dise-
gno di legge di “delega al Governo per la riforma organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di pace” (A.S. n. 1738) – come proposto dalla Commissione
Giustizia del Senato – si formulano le seguenti osservazioni.
Il testo della norma proposta stabilisce che al Giudice
di Pace verrebbero assegnate: a) le cause e i procedimenti
di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli
edif‌ici.
Tale disposizione normativa, se approvata, causerebbe
una evidente anomalia, gravida di conseguenze negative
sia per gli operatori del diritto ma anche e soprattutto per
i cittadini in ragione dei seguenti motivi:
1) Il Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace è un Magistrato Onorario (cioè un
giudice non di carriera) che esercita le sue funzioni sia
in materia civile (nelle cause di divergenza tra cittadini
privati o vicini di casa) sia in campo penale, secondo le
norme di legge, per fatti lievi e di semplice valutazione.
Il Giudice di Pace si occupa di cause civili, comprese
quelle relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servi-
zi di condominio di case.
Per modalità di uso dei servizi condominiali si intendo-
no i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute
nel diritto di comunione, mentre per misura dell’utilizzo
dei servizi condominiali si intendono i limiti quantitativi.
Nel primo caso, si deve aver riguardo al modo più con-
veniente ed opportuno di utilizzo dei servizi condominiali;
nel secondo caso, il riferimento concerne una riduzione o
un’amplif‌icazione dei diritti dei singoli condomini nell’uso
di detti servizi. Ne consegue che le cause relative alla mi-
sura dei servizi condominiali, di competenza del giudice di
pace, sono quelle concernenti una riduzione o limitazione
quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, in-
cidenti sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli
condomini.
“Rientrano nella competenza per materia del giudice
di pace tutte le controversie nelle quali siano in discus-
sione i limiti quantitativi e qualitativi dell’esercizio delle
facoltà spettanti ai condomini, ma non quelle nelle quali
si controverta circa l’esistenza (o l’inesistenza) del diritto
stesso di usare le cose comuni per determinati f‌ini” (Cass.
civile, n. 7547/2011).
Tale precisazione si è resa doverosa al f‌ine di eviden-
ziare come, allo stato, il Giudice di Pace ha competenza
funzionale in materia di condominio solo per le questio-
ni sopra riportate, fermo restante il limite per valore di €
5.000,00 per le questioni che attengono a rapporti econo-
mici nell’ambito del condominio.
È di tutta evidenza come oggi il Giudice di Pace sia chia-
mato a decidere questioni minime, anzi diremmo insignif‌i-
canti se guardiamo alla magna pars delle fattispecie giuri-
diche che dalle norme sul condominio prendono spunto.
Il disegno di legge vorrebbe attribuire una competenza
funzionale (vale a dire a prescindere dal valore) al Giudice
di Pace di tutte “le cause e i procedimenti di volontaria giu-
risdizione in materia di condominio degli edif‌ici”, lasciando
intendere che tutte le controversie di natura condominiale
andrebbero a f‌inire sotto la lente del Giudice Onorario.
2) La materia condominiale e la sua complessità.
Oggi il condominio rappresenta, in Italia, la soluzione
abitativa nettamente prevalente. Di conseguenza anche i
rapporti sociali di molti individui, e famiglie, sono fortemen-
te inf‌luenzati dal fatto che la vita quotidiana è organizzata
nell’ambito di un contesto condominiale. Anche da un pun-
to di vista giuridico il condominio è teatro di situazioni tal-
volta molto complesse. I singoli condomini sono, infatti, sia
proprietari esclusivi delle loro unità immobiliari, sia com-
proprietari, con gli altri abitanti dell’immobile condominia-
le, dei beni e degli impianti comuni. Il condominio è, quindi,
una realtà giuridica e sociale molto variegata, nel cui ambi-
to possono sorgere, per ragioni di ordine personale, psicolo-
gico ed economico, dinamiche potenzialmente conf‌littuali.
Le peculiarità delle situazioni giuridiche che caratterizzano
il contesto condominiale, la pluralità di parti e di interessi
coinvolti, hanno inf‌luito nel passato sulle decisioni del legi-
slatore di aff‌idare alla competenza funzionale del Magistra-
to togato le particolari e delicate controversie condominiali
in materia di impugnativa di delibera assembleare, tabelle
millesimali, interpretazioni di regolamenti, etc… .
3) La riforma del condominio di cui alla Legge 220/2012.
L’attribuzione al Giudice di Pace di tutta la materia
condominiale porterebbe ad uno svilimento delle norme
del codice civile recentemente riformate od introdotte ex
novo dalla Legge 200/2012.
Ed infatti, all’amministratore del condominio, così
come all’assemblea sono stati attribuiti altri e diversi
compiti, talmente specif‌ici, che richiederebbero una mag-
gior preparazione giuridica da parte del Giudice chiamato
eventualmente a valutarle.
Appare, infatti, del tutto illogico passare dalla com-
petenza funzionale “minima” del Giudice di Pace ad una
competenza “totale”, tanto da far diventare il Giudice Ono-
rario una sorta di Giudice Specializzato Condominiale,
senza però una preparazione adeguata e selettiva.
4) La riforma organica della Magistratura Onoraria.
Il disegno di legge in discussione mira ad una riforma
organica della magistratura onoraria, unif‌icando le f‌igure

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