Giudici di pace e comuni: un legame che preoccupa gli automobilisti

AutoreCorrado Papa
Pagine407-411
407
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
Dottrina
Giudici di pace e comuni:
un leGame che preoccupa
Gli automobilisti
di Corrado Papa (*)
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La nuova geograf‌ia degli uff‌ici del giudice di
pace. 3. Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali. 4.
La “commistione” tra uff‌ici del giudice di pace e comuni. 5. Le
preoccupazioni degli automobilisti. 6. Conclusioni.
1. Premessa
Il recente “restyling” subìto, ad opera del legislatore,
dalla cosiddetta “geograf‌ia giudiziaria” ha creato una in-
negabile “commistione” tra numerosi uff‌ici del giudice di
pace ed un numero ancora maggiore di comuni. Ebbene,
tale commistione genera preoccupazioni tutt’altro che in-
fondate negli automobilisti, spesso costretti a presentare,
proprio agli uff‌ici del giudice di pace, opposizione avverso
le sanzioni amministrative comminate dalla polizia muni-
cipale per violazioni del codice della strada. L’argomento
merita, perciò, di essere adeguatamente affrontato, in
ogni suo aspetto, per comprenderne la portata.
Procediamo con ordine.
2. La nuova geograf‌ia degli uff‌ici del giudice di pace
Come si ricorderà, quattro anni or sono, la perdurante
crisi economica, i venti impetuosi che soff‌iavano sui mercati
f‌inanziari e le pressanti sollecitazioni provenienti dall’Unio-
ne Europea spinsero il Governo ad emanare, in pieno ferra-
gosto, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (1). Con tale
provvedimento di urgenza furono, perciò, emanate “ulterio-
ri” disposizioni miranti al contenimento della spesa pubblica
(cosiddetta “spending review”), onde avviare il necessario
processo di stabilizzazione f‌inanziaria del Paese (2).
Un mese più tardi, Camera e Senato provvedevano a
convertire, con modif‌icazioni, il citato decreto-legge n.
138/2011. Ma nella legge di conversione, la n. 148 del 14
settembre 2011 (3), il Parlamento, oltre a confermare le di-
sposizioni emanate dal Governo, ritenne anche di delegare
il Governo stesso ad adottare uno o più decreti legislativi
tesi a rivedere la distribuzione territoriale degli uff‌ici giu-
diziari. Anche qui, ovviamente, al f‌ine di contenere la spesa
pubblica e conseguire un incremento di eff‌icienza (4).
In particolare, furono previste la riduzione dei tribunali e
delle relative sezioni distaccate, la ridef‌inizione dell’assetto
territoriale degli uff‌ici requirenti e, circostanza assai rilevan-
te ai f‌ini della presente nota, la riduzione anche degli uff‌ici
del giudice di pace. Per questi ultimi, tuttavia, come vedremo
meglio in seguito, se ne previde il mantenimento alla espres-
sa, e inderogabile, condizione che i comuni interessati si fa-
cessero “integralmente carico delle spese di funzionamento e
di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi”.
Fu così che, in data 7 settembre 2012, il Governo ema-
nò due decreti legislativi: uno, il n. 155, f‌iglio della “stretta
organizzativa” riguardante i tribunali ordinari e gli uff‌ici
del pubblico ministero, e l’altro, il n. 156, frutto della “cura
dimagrante” relativa agli uff‌ici del giudice di pace, che,
infatti, si videro soppressi, nell’intero territorio nazionale,
in elevata misura (quasi l’80%) (5).
Un comunicato apparso sulla stampa specializzata (6)
fornisce, in sintesi, i risultati dell’operata “scrematura”:
“La revisione della geograf‌ia giudiziaria prevede (…) la
soppressione di 31 Tribunali, 31 procure nonché di 220
sezioni distaccate di Tribunale” e “la soppressione di 667
Uff‌ici del Giudice di Pace (su 846)”. Cifre, queste ultime,
poco tempo dopo confermate in un più ampio, ed assai cri-
tico, articolo a f‌irma del Presidente pro-tempore dell’As-
sociazione nazionale giudici di pace (7).
Critiche che, estese alla rivisitazione di tutte le strut-
ture giudiziarie, trovarono non poche adesioni vuoi in dot-
trina (8), vuoi nella giurisprudenza di merito (9), ma che
successivamente furono respinte, senza esitazione, dalla
Consulta. Questa, infatti, con un corposo provvedimento
decisorio, si limitò a censurare la soppressione del solo
Tribunale di Urbino, dichiarando non fondate le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dai restanti giudici
(10). Parimenti gli stessi giudici delle leggi non ebbero
dubbi nel dichiarare inammissibile la richiesta di referen-
dum abrogativo della specif‌ica normativa presentata dalle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche,
Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte (11).
3. Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali
Come si è sopra accennato, il legislatore del 2011, nel
conferire al Governo il potere di sopprimere gli uff‌ici del giu-
dice di pace individuati secondo i criteri ivi elencati, previde
la possibilità, per gli enti locali interessati, di chiedere ed
ottenere il mantenimento degli uff‌ici destinati alla chiusura
con competenza sui rispettivi territori. A tale scopo detti enti
avrebbero potuto anche consorziarsi tra di loro e le strutture
da salvare avrebbero potuto pure essere accorpate.

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