Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitori...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 1998

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1998, N. 328.

All'articolo 1: al comma 5, capoverso, le parole: "di vecchiaia o anzianita'" sono sostituite dalle seguenti: "di anzianita' o vecchiaia" e le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "nei quindici anni"; il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: " 4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie""; dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n.

276, e' sostituito dal seguente: " 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del...

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