Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede la nomina di giudici onorari aggregati, da destinarsi alle sezioni stralcio, nel numero di mille; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 30 luglio 1998, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la data di entrata in funzione delle sezioni stralcio; Considerato che, a causa della scarsita' delle domande presentate, il numero di giudici onorari aggregati nominati dal Consiglio superiore della magistratura risulta, allo stato, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla citata legge istitutiva delle sezioni stralcio; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla modifica dei requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato, al fine di assicurare la piena e sollecita funzionalita' delle sezioni stralcio; Visto l'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla modifica della predetta disposizione, nella parte inerente al luogo di svolgimento della prova preliminare per il concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire, nell'immediato futuro, un nuovo concorso ed all'attuale indisponibilita' di altre sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo scopo; Visto l'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302; Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre una disciplina transitoria, al fine di ovviare alle rilevanti difficolta' determinate dall'applicazione di termini di decadenza in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti gia' presentata alla data di entrata in vigore della citata legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decretolegge: Art. 1.

Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

  1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".

  2. Nella lettera c) del comma 2...

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