Giudice di pace civile di Torino sez. III, 24 maggio 2013, n. 3463
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
MERITO
Il raffronto degli importi effettivamente versati con
l’assol uta apprezzab ilità evident e dei danni da ri sarcire
da pare della compag nia e la te mpistica dei versamenti
bastano a denunciare la responsabilità di (Omissis)
Ass.ni Spa, con conseguente sua obbligazione an-
che oltre i limiti di massimal e (a mmontante ad euro
2.582.284,50).
La condotta ostinatamente e colpevolmente ina-
dempiente agli obblighi predetti trova ulteriore seguito
anche in questa sede ove le difese svolte appaiono a dir
poco risibili. La compagnia si trincera irragionevolmente
sull’assunta eccessività della richiesta risarcitoria di con-
troparte: circostanza questa che non la poteva in ogni
caso esimere dal mettere a disposizione delle controparti
aventi diritto una somma congrua. Non è infatti sufficien-
te attivare l’istruzione del sinistro se poi non vi segue la
condotta risarcitoria congruente, in adempimento delle
obbligazioni che gravano sull’assicurazione.
Altrettanto inconsistente è l’assunto di avere dovuto
attendere la stabilizzazione dei postumi permanenti, ove
si consideri che il primo importo versato ante causam era
di euro 100.000,00 e dunque assolutamente irrisorio e gli
altri - come detto - sono stati versati solo in corso di causa
e la somma maggiore - di euro 300.000,00 solo a seguito di
ordine del giudice.
Dunque la condotta attendista di (omissis) Ass.ni Spa
appare senza ombra di dubbio presentare i connotati pro-
pri della mala gestio, con gli effetti di legge.
Né può costituire valida esimente il dedotto (da parte
della compagnia) concorso di colpa del trasportato, poi-
ché - anche volendo ipotizzare una ragionevole riserva
teorica sul punto - in ogni caso la latitanza della compa-
gnia non trova giustificazione, alla luce della percentuale
di concorso prospettata in questa sede dalla stessa (omis-
sis) Ass.ni Spa.
Visto l’esito del giudizio, i convenuti vanno condannati
in solido e rimborsare agli attori le spese di lite. Esse ven-
gono liquidate - unitariamente per tutti in base all’unica
nota spese e con riguardo ai parametri fissati dal D.M.
140/12 - in complessivi euro 1.382,76 per spese vive ed
euro 63.750,00 per compenso professionale oltre accessori
di legge.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico
solidale dei convenuti.
In considerazione della condotta di pervicace ed ingiu-
stificata resistenza opposta ante causam (omissis) Ass.ni
Spa nell’ottenere di formulare una seria offerta alle con-
troparti e di mettere a disposizione le somme che avrebbe-
ro potuto evitare il giudizio - nel quale ha continuato a re-
sistere opponendo un netto rifiuto alle fondate istanze dei
ricorrenti -, ex art. 96, ultimo comma c.p.c. la compagnia
viene condannata a corrispondere agli attori ricorrenti la
somma, equitativamente determinata, di euro (omissis),
pari a circa 1/2 delle spese di lite liquidate in favore della
parte vittoriosa; oltre gli interessi legali dalla data della
presente sentenza sino al saldo effettivo. (Omissis)
I
GIUDICE DI PACE CIVILE DI CIVITANOVA MARCHE
29 LUGLIO 2013, N. 152
EST. FEDELI – RIC. A. C. ASSIC. Y SPA
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Lesioni di lieve entità
y Modifiche apportate all’art. 139 Codice assicura-
zioni y Definizione di danno biologico e compito del
medico legale.
. Anche dopo la modifica apportata all’art. 139 Codice
delle assicurazioni dall’art. 32, commi 3 ter e 3 quater,
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., nella L.
24 marzo 2012, n. 27, non è mutata la definizione di
danno biologico e rimane sempre compito del medico
legale accertare l’eventuale esistenza di un danno per-
manente e/o temporaneo quale esito di una lesione alla
integrità psicofisica utilizzando la criteriologia validata
dalla comunità scientifica. (Nella fattispecie il giudice
de quo ha riconosciuto al danneggiato in sinistro
stradale un danno biologico permanente pari all’1%).
(d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139) (1)
II
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 24 MAGGIO 2013, N. 3463
EST. BOSCHIGGIA – RIC. X C. ASSIC. Y SPA
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Lesioni di lieve entità
y Modifiche apportate all’art. 139 Codice assicura-
zioni y Definizione di danno biologico e compito del
medico legale.
. La modifica apportata all’art. 139 Codice delle as-
sicurazioni dall’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, D.L. 24
gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., nella L. 24 mar-
zo 2012, n. 27, non ha mutato la definizione di danno
biologico e ha ribadito la necessità di accertamenti
obbiettivi effettuati dal medico visivamente o stru-
mentalmente secondo i dettami della scienza medica.
(Nella fattispecie la ctu medico-legale ha riconosciuto
al danneggiato in un sinistro stradale un danno biolo-
gico permanente pari all’1%). (d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 139) (2)
(1, 2) In argomento, si rinvia al contributo di G. GUSSONI, Brevi
riflessioni sui commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 della legge 27/2012,
valutati nel quadro evolutivo (normativo, giurisprudenziale e dot-
trinale) concernente i criteri di valutazione del danno biologico,
pubblicato in questo stesso fascicolo.
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