Giudice di pace civile di Torino 31 dicembre 2013

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
MERITO
In tal senso, le considerazioni logico - giuridiche svolte
dalla convenuta costituita appaiono signif‌icative, laddove
mettono in forte dubbio la stessa verif‌icazione di un sini-
stro stradale in riferimento ai danni riportati dal sig. Mer-
cadante che, per la loro natura e tipologia (trauma crani-
co facciale con avulsione dentaria, frattura ossa nasali e
trauma toracico chiuso) appaiono la conseguenza di una
colluttazione, piuttosto che di un investimento stradale,
evento quest’ultimo che, per prassi medica consolidata,
interessa maggiormente altre parti del corpo, quali gli arti
inferiori e l’addome.
La superiore confutazione trovava peraltro conferma
nella scheda cartacea ed audio della Centrale Operativa
118 di Palermo, ove si faceva riferimento a ‘persona ag-
gredita’, sulla scorta della registrazione sonora della tele-
fonata di soccorso, nel corso della quale l’utente riferiva
della necessità di un’ambulanza, essendovi stata ‘una
specie di rissa’, ed in ogni caso negando la verif‌icazione di
‘incidente stradale’.
Ancora, lo s tesso testimone ocula re escusso nel corso
dell’udienza istruttoria – pur confermando l’investimen-
to dell’attore (allorchè questi attraversava la pubblica
via) – si rivelava particolarmente inattendibile: lo stesso
infatti, per un verso, in sede di dichiarazione stragiudi-
ziale riferiva che il sinistro si verif‌icava alle ore 10,00 del
mattino, laddove l’invio dell’ambulanza del 118, a seguito
di telefonata d’emergenza, viene stabilito alle ore 16,21
del pome riggio; per a ltro verso ap pariva contraddit torio
sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate nel corso del
processo.
In specie, il teste Gambino non ricordava, infatti, ‘il
tipo né il colore della macchina che investì l’attore’, giu-
stif‌icando peraltro la circostanza di non avere ‘prestato
soccorso all’attore in quanto avevo fretta’.
Parte attrice, inf‌ine, pur depositando C.T.P. in ordine ai
danni f‌isici subiti, non si dimostrava in grado di provare,
nell’ambito della stessa perizia di parte, a f‌irma del Dr.
Giovanni Billone, il c.d. nesso di causalità fra l’evento –
sinistro riferito e le lesioni f‌isiche riportate.
In subiecta materia, la Suprema Corte ha recentemen-
te chiarito che ‘la prova può essere fornita dal danneggiato
anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichia-
razioni orali”…avuto riguardo…alle circostanze del caso
concreto”: occorre – continua la Cassazione – dimostrare
“una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del si-
nistro come fatto storico e…al f‌ine di evitare frodi assicu-
rative, viene richiesta anche…la prova della compatibilità
tra le lesioni e la dinamica dell’incidente” (per tutte, Cass.
Civ. 745/2011).
Per tutti questi motivi, ai sensi dell’art. 2697 c.c. vanno
rigettate le domande attoree, spiegate dal sig. Mercadante
Francesco nei confronti della Fondiaria - Sai S.p.a., in
quanto sfornite di adeguata prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determi-
nano, ex D.M. 140/12, nell’importo di € 1.150,00, oltre Iva
e Cpa. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
31 DICEMBRE 2013
EST. CARPENTIERI – RIC. X C. PREFETTO DI TORINO E COMUNE DI SETTIMO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Violazione dell’art. 186, comma
2, lett. b), c.s. y Sospensione cautelare della paten-
te di guida y Applicabilità y Esclusione.
. È illegittima la sospensione cautelare della patente di
guida irrogata dal prefetto qualora sia stata accertata
la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), c.s. (nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) La sentenza in epigrafe, richiamando in parte motiva la pro-
nuncia di Cass. civ. 19 ottobre 2010, n. 21447, pubblicata in questa
Rivista 2011, 322, precisa che la sospensione della patente di guida
può essere irrogata solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al
comma 9 dell’articolo 186 c.s., ossia previo accertamento di un valore
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 1 agosto
2013, parte ricorrente si opponeva, al provvedimento n.
45773/Auto/Area III, emesso dal Prefetto di Torino a se-
guito del verbale n. 11003, con cui la Polizia Municipale
di Settimo Torinese, in data 25 maggio 2013, accertava la
violazione dell’art. 186, secondo comma, lett. b) del c.d.s.
Il ricorrente sottoposto ad alcool test risultava avere as-
sunto bevande alcoliche ed infatti gli esiti evidenziavano,
in prima prova, il risultato era di 1,08 g/l ed in seconda
di 1,12 g/l, di fatto rilevando il supero della soglia di 80
grammi per litro (G/l.). Il ricorso era esaminato dalla Se-
zione feriale dell’Uff‌icio del Giudice di Pace, ove il Giudice
preposto, inaudita altera parte, non concedeva la chiesta
sospensione per i motivi di cui al proprio provvedimento.
Con decreto del 21 settembre 2013, questo Giudice
f‌issava udienza, innanzi a sé, al 29 ottobre 2013, ordinando
alla P.A. il deposito degli atti relativi al procedimento.
All’udienza di prima comparizione erano presenti, il
ricorrente assistito dal suo procuratore, nessuno presente
per la Polizia Municipale di Settimo T. se, costituita, e per
la Prefettura di Torino, relativamente alla quale il Giudice,
verif‌icata l’irregolarità dell’instaurazione del contradditto-
rio ne disponeva l’integrazione, e rinviava all’udienza del
14 novembre 2013.
In tale data, presenti il ricorrente ed il suo procuratore
nessuno compariva per la Prefettura, regolarmente costi-
tuita, con il deposito della documentazione prescritta e di
comparsa di risposta nella quale chiedeva respingersi il
ricorso perché infondato.
Il Giudice di Pace, invitava la parte presente alla di-
scussione orale, poi esaminati gli atti e ritenendo la causa
istituita, rinviava al 14 novembre 2013 per la precisazione
delle conclusioni.
Rassegnate le dette, decideva la causa e dava, in
udienza, lettura del dispositivo che allegava al verbale di
udienza.

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