Giudice di pace civile di Palermo sez. VIII, 4 marzo 2013

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
il termine perentorio f‌issato dal giudice, trascorso inu-
tilmente il quale il processo di estingue (cfr. Cass. civ. n.
266/97).
Cass. civ. n. 11361/99 ha chiarito che la declaratoria di
estinzione del giudizio per mancata ottemperanza all’ordi-
ne di integrazione del contraddittorio non può emettersi
d’uff‌icio ma presuppone l’eccezione di parte; con riferi-
mento al problema della sentenza emessa a contradditto-
rio non integro, ha chiarito anche che la sentenza non può
considerarsi “inutiliter data” giacché vale comunque tra le
parti che hanno partecipato al giudizio.
Al f‌ine di pronunciare l’estinzione del giudizio per
mancato rispetto del termine perentorio concesso per
integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte
necessario, occorre previamente verif‌icare se è scrutina-
bile l’eccezione svolta dalla intervenuta volontaria AXA
Assicurazioni Spa.
Perché se l’eccezione è stata svolta da un soggetto che
non è parte legittima del processo, l’eccezione stessa non
può essere presa in considerazione: occorre cioè pronun-
ciarsi sulla eccepita inammissibilità dell’intervento volon-
tario svolto da Axa Assicurazioni Spa.
La questione ha formato oggetto di ripetute pronunce,
di senso contrario.
Le pronunce favorevoli all’ammissibilità dell’interven-
to: incentrano le proprie argomentazioni richiamando la
sentenza n. 13052/11 del Tribunale di Milano che ammette
la possibilità del danneggiato di agire giudizialmente (ma
solo in via alternativa) sia con azione diretta ex art. 144
C.d.Ass. sia con l’azione ordinaria ex art. 2043 c.c. ed ha
qualif‌icato come intervenuto adesivo autonomo o liti-
sconsortile quello svolto nello specif‌ico dalla compagnia di
assicurazioni, ricorrendo la fattispecie della “delegazione
passiva cumulativa non liberatoria” disciplinata dall’art.
1268 c.c. formalizzata ed uff‌icializzata proprio con l’atto
di intervento volontario e fondata sulla convenzione Card
(Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diret-
to) che rafforza la posizione sostanziale del creditore-
danneggiato.
Le pronunce contrarie all’ammissibilità dell’intervento
(Tribunale di Torino n. 4618/13 del 27 giugno 2013 e n.
389/13 del 22 gennaio 2013; Tribunale di Verona n. 1837/12
del 22 giugno 2012 e n. 188/12 del 31 gennaio 2012; Tri-
bunale di Prato n. 774/13 del 6 giugno 2013) (si fondano
sulla rilevata mancanza di eff‌icacia esterna della conven-
zione CARD intervenuta tra imprese privatistiche; sulla
non conf‌igurabilità dell’istituto della delegazione, non
avendo la convenzione ad oggetto l’assunzione del debito
altrui con subentro nella medesima posizione del debitore
originario; sulla sostanziale compromissione dei diritti e
facoltà processuali del danneggiato, che sceglie di agire
nei confronti del responsabile del danno ma subisce l’in-
tervento del proprio assicuratore al quale non può rivol-
gere le medesime richieste istruttorie; sul sostanziale ed
irrazionale conf‌litto di interessi che spinge l’assicuratore
ad intervenire in giudizio non in ausilio del proprio assicu-
rato, bensì addirittura per ostacolare l’accoglimento della
sua richiesta, pur a fronte del disinteresse manifestato dal
responsabile civile e dalla sua compagnia assicurativa -
rimasti entrambi contumaci.
Questo giudice ritiene di dover aderire al secondo e
prevalente orientamento, per tre ordini di ragioni:
1) giudicare ammissibile l’intervento svolto priverebbe
di signif‌icato e precluderebbe di fatto l’affermata alterna-
tività dei rimedi processuali esperibili dal danneggiato
e predicata dalla Corte costituzionale con sentenza n.
180/09;
2) sussiste nella fattispecie un evidente conf‌litto di inte-
ressi che porta l’assicuratore a contrastare addirittura le ri-
chieste del proprio assicurato per sostenere piuttosto quelle
della controparte, verso la quale è invece obbligato per legge
con vincolo di solidarietà con il proprio assicurato;
3) proprio in virtù della necessaria solidarietà tra
assicurato ed assicuratore sancita normativamente dal
C.d.Ass., è da considerare nulla perché in violazione di
legge qualsiasi convenzione privata (CARD o mandato con
rappresentanza conferita ex art. 81 o 77 c.p.c.) che di fatto
escluda, ponga nel nulla o comunque metta in discussione
il vincolo di solidarietà sancito da norme imperative non
derogabili (quelle sulla RCA).
Venendo inf‌ine alla contestata proponibilità dell’azione
svolta per mancato rispetto dello spatium deliberandi di cui
agli artt. 145 e 148 C.d.Ass. (eccezione rilevabile d’uff‌icio),
si osserva che essendo stata formalizzata in data 6 marzo
2013 una proposta di risarcimento (pari ad euro 4.310,00)
ritenuta però non congrua dal danneggiato, alcun onere di
attesa ulteriore può porsi a carico dell’attore.
Tanto premesso, respinte tutte le eccezioni prelimina-
ri, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento
volontario spiegato da AXA Assicurazioni Spa; in ragione
del contrasto giurisprudenziale sull’ammissibilità di detto
intervento e della novità della materia, le spese di causa
possono essere compensate.
Il giudizio deve proseguire con l’istruttoria, come da
separata ordinanza. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
SEZ. VIII, 4 MARZO 2013
EST. VITALE – RIC. PHILLIPPUPILLAI (AVV. BONDI) C. FONDIARIA SAI S.P.A. ED
ALTRI (AVV. GRECO)
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Inail y Infortunio y In itinere y Sinistro stradale
y Indennizzo y Corresponsione da parte dell’Inail y
Divieto di locupletazione del danneggiato nei con-
fronti dei responsabili civili y Sussistenza.
. In tema di risarcimento dei danni f‌isici subiti dal
conducente di una moto a causa di un sinistro stradale,
qualora si tratti si infortunio sul lavoro e l’Inail abbia
già corrisposto l’indennizzo al danneggiato, quest’ulti-
mo nulla può pretendere dai responsabili civili del sini-
stro, vigendo un divieto di locupletazione ricavabile da-
gli artt. 1223, 1226, 2056, 1910, 1916 c.c. ed in relazione
agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224. (c.c.,

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