Giudice di pace civile di Palermo sez. VI, 27 marzo 2014, n. 1082

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
alterazione assolutamente inidonea a ingannare chic-
chessia, ovvero ad escludere che ricorra l’ipotesi della
calunnia qualora la falsa accusa sia palesemente priva di
credibilità.
Nel caso di specie, infatti, la condotta dell’Ejlli non
avrebbe potuto in concreto e in alcun modo far sorgere
dubbi in capo agli operanti circa la regolarità della sua
presenza nel territorio nazionale.
Si impone, pertanto, l’assoluzione dell’appellante Ejlli
Mark dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
(Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
SEZ. VI, 27 MARZO 2014, N. 1082
EST. LAZZARA – RIC. ALIMENA (AVV. AMODEO) C. MONTEFORTE ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Condanna della compagnia di assicurazione ex
art. 96, comma 3, c.p.c. y Condizioni y Adempimento,
da parte della compagnia di assicurazione, dell’ob-
bligazione risarcitoria con assegno fuori piazza.
. Qualora, in seguito a sinistro stradale, una compagnia
di assicurazione sia condannata in solido con il respon-
sabile del sinistro al risarcimento dei danni, la stessa
dovrà, altresì, essere condannata, ex art. 96, comma
3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente
determinata per il comportamento gravemente colposo
tenuto nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria
e consistente nell’invio a mezzo del servizio postale di
un assegno fuori piazza. (c.p.c., art. 96) (1)
(1) Fattispecie molto particolare in ordine alla quale non constano
editi precedenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante l’atto introduttivo del giudizio l’istante ha
dedotto il verif‌icarsi di un sinistro stradale che lo ha visto
coinvolto nel perimetro urbano mentre procedeva dopo
una sosta semaforica in sella al proprio motociclo “quad”.
Ha spiegato l’istante che all’atto del riprendere la
marcia veniva colpito dalla vettura di proprietà della con-
venuta Lavinia e condotta dal pure convenuto Umberto,
vettura, ha specif‌icato l’istante, che procedeva controma-
no nella corsia di marcia riservata ai mezzi pubblici od
autorizzati:
ha altresì specif‌icato l’istante, che a causa dell’urto
subito il proprio motociclo colpiva la vettura che marciava
alla propria destra.
Ha domandato previ gli istruttori la condanna solidale
dei convenuti al risarcimento del danno.
Costituitasi la Sai ha evidenziato della sussistenza
dell’onere probatorio gravante sull’attore, opponendosi
agl’istruttori richiesti ed istando per la reiezione della
domanda.
Espletata l’attività istruttoria ritenuta necessaria, sulle
conclusioni rassegnate dalle parti, nella contumacia di en-
trambi i convenuti Monteforte e precisate le conclusioni
dall’attore come da comparsa, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La coniugata valutazione della mancata comparizione
dell’Umberto a rendere l’interrogatorio formale deferitogli,
con la conseguente applicazione dell’art. 232 c.p.c. comma
1, delle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte at-
trice e delle risultanze dell’elaborato peritale, conducono
a ritenere la sussistenza (ergo la corrispondenza) della
dinamica del fatto storico con quella descritta dall’attore.
È rimasto accertato, infatti, che l’attore aveva appena
ripreso la marcia, dopo avere sostato in rispetto della luce
semaforica di colore rosso che intercettava la propria
direttrice di percorrenza, quando veniva colpito dalla
vettura condotta dall’Umberto, che procedeva sia in senso
contrario rispetto a quello consentito, che all’interno della
corsia riservata ai mezzi pubblici od autorizzati.
Non è specularmente emerso alcun errato compor-
tamento di guida da parte dell’attore, ciò che porta alla
reiezione della relativa, adombrata istanza formulata dalla
convenuta Sai, circa la ipotetica applicabilità dell’art. 1227
c.c. in tema di fatto colposo del creditore, ovvero circa la
pure ipotetica applicabilità dell’art. 2054 c.c. primo cpv. in
tema di concorso di colpa.
Anzi, quel che di rilevante è stato accertato è stato dato
dalla positivamente accertata condotta di guida dell’Um-
berto, gravemente violativa della normativa codicistica di
cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 poiché connotata da ca-
ratteri di estrema pericolosità per la pubblica incolumità.
Null’altro a dirsi in punto di andata anche la mancanza
di qualsivoglia ulteriore eccezione da parte della Sai che
peraltro aveva inviato ad asserto saldo del proprio onere
risarcitorio un assegno fuori piazza e dunque non util-
mente negoziabile dall’attore-creditore, in relazione alla
determinazione del quantum soccorre l’elaborato peritale
dell’ausiliare dell’uff‌icio, che pure ha confermato, inoltre,
la dinamica del sinistro come epigrafata.
La sua relazione, che è condivisibile poiché immune
da vizi logico-argomentativi che la inf‌icino, conduce ad un
equivalente monetario risarcitorio pari ad euro 5.723,13
(i.v.a. compresa), che, pur inferiore di non molto a quello
di cui al preventivo di riparazione versato in atti dall’atto-
re, se ne discosta motivatamente:
ciò in relazione al fatto che esso preventivo contiene
una voce, l’ultima, della quale l’istante alcuna contezza
ha ritenuto necessario offrire, invero tanto inintellegibile
quanto fortemente onerosa: “manutenzione-quantità 27
importo euro 1.215 Iva 20% euro 243”.
Tanto spiegato in thema, ciò che invece va computato
in aggiunta a quanto relazionato dal c.t.u., è dato dal c.f.
fermo tecnico e dal suo controvalore monetario.
Posto che le ore lavorative necessarie al ripristino del
mezzo sono state indicate dal consulente dell’uff‌icio come
pari a 25,50 ed altresì posto che il relativo costo unitario è
stato indicato come pari ad euro 33,80, si ritiene conside-

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