Giudice di pace civile di Palermo 24 dicembre 2013, n. 4717

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
Merito
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
24 DICEMBRE 2013, N. 4717
PRES. VITALE – EST. VITALE – RIC. AHENKORAH F. (AVV. PERNICIARO) C.
PREFETTURA DI PALERMO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Esito positivo y Rilevanza y Prova
contraria y Onere dell’imputato y Prova della sus-
sistenza di difetti o della mancata omologazione
dell’apparecchio y Fattispecie in tema di misurazio-
ni del tasso alcolemico avvenute ad un intervallo di
tempo molto superiore ai cinque minuti.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando
l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della parte
fornire prova contraria di detto accertamento addu-
cendo o l’esistenza di vizi o errori di strumentazione,
o l’utilizzo di un’errata metodologia di accertamento,
come per il caso in cui tra una misurazione e l’altra del
tasso alcolemico, sia trascorso un periodo di tempo di
molto superiore ai cinque minuti, così come prescritti
dall’ art. 379 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 379) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n.
17463, in questa Rivista 2012, 30 e Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2004,
n. 45070, ivi 2006, 279. In argomento in dottrina si vedano: R. BORRI,
Guida in stato di ebbrezza e sospensione cautelare della patente con
tasso inferiore ad 1,5 g/l, ivi 2013, 965 e A. PACITTO, L’art. 186 del Codi-
ce della strada anche alla luce della recente riforma, ivi 2012, 397.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31 ottobre 2013, l’odierno opponente im-
pugnava l’ordinanza del Prefetto di Palermo n. 5542080/Area
III Quater, con cui si disponeva la sospensione per la durata
di due anni, della patente di guida dello stesso, a seguito
del verbale di contestazione del 18 agosto 2013, emesso
dalla Polizia Municipale di Palermo per violazione dell’art.
186 comma 2 del c.d.s., (guida in condizioni di alterazione
psicof‌isica, derivante dall’uso di sostanze alcoliche).
Il ricorrente eccepiva, fra l’altro, l’illegittimità dell’at-
to opposto per l’errata metodologia seguita dagli agenti
accertatori, atteso che questi ultimi effettuavano le due
misurazioni dello stato alcolemico, tramite etilometro, la
prima alle ore 1:58 e la seconda alle ore 2:23, dunque in-
tervallate (l’una dall’altra) in un arco di tempo superiore
ai prescritti 5 minuti.
Contumace controparte opposta, la causa veniva posta
in decisione.
Alla luce dell’esame degli atti di causa, si ritiene acco-
glibile l’opposizione di che trattasi.
Orbene, l’articolo 186, stabilisce che “è vietato guidare
in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche”.
Qualora dagli accertamenti effettuati sulla persona,
così come disposto dai commi 4 e 5, dell’articolo 186,
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è infat-
ti considerato in stato di ebbrezza ai f‌ini dell’applicazione
delle sanzioni penali e amministrative previste.
Al f‌ine di acquisire elementi utili per motivare l’obbli-
go di sottoposizione agli accertamenti tecnici, gli organi
accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l’integrità f‌isica, possono sottoporre
i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili (c.d. pre-test
effettuati con i precursori).
Quando tali accertamenti qualitativi hanno dato esito
positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psicof‌isica derivante dall’in-
f‌luenza dell’alcool, gli agenti accertatori, anche accompa-
gnandolo presso il più vicino uff‌icio o comando, hanno
la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento: e lo strumento
utilizzabile è il c.d. “etilometro”.
L’articolo 379, del Regolamento di Esecuzione del c.d.s.,
relativamente alle procedure da seguire per l’accertamento
dello stato di ebbrezza alcolica prescrive che “l’accertamento
dello stato di ebbrezza si effettua mediante l’analisi dell’aria al-
veolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione
di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoo-
lemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l) (rectius:
0,5 g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
La suddetta concentrazione dovrà risultare da almeno
due determinazioni concordanti effettuate ad un interval-
lo di tempo di 5 minuti”.
In relazione all’accertamento dello stato di ebbrezza alco-
lica attraverso l’utilizzo dell’etilometro, con una recentissima
sentenza, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di guida
in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce
prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere
dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale
accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione
o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo
suff‌iciente la mera allegazione della sussistenza di difetti o
della mancata omologazione dell’apparecchio.
Si è anche aggiunto che, allorquando l’alcoltest risulti po-
sitivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una
prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la
sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo

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