Giudice di pace civile di Palermo 31 dicembre 2013, n. 4784

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono neces-
sitate qu ando sono dovu te a cause di f orza maggiore, ad
esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento
di obblighi p enalmente rilevanti. L’assicura zione ope ra
anche nel cas o di utilizzo del mezzo di trasporto privato ,
purché necessitato”...
La norma ha sostanzialmente recepito i criteri di in-
dennizzabilità dell’infortunio in itinere che - in assenza
di una espressa disposizione di legge - erano stati prece-
dentemente individuati dalla giurisprudenza, che nella
materia de qua aveva assunto quindi la connotazione del
diritto vivente.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, “in materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere rav-
visato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore
che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di pre-
stazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della
propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappre-
senti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma
una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo
di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per
la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di
esposizione al rischio della strada” (Cass. ord. 3 novembre
2011, n. 22759; Cass. ord. 7 settembre 2012, n. 15059, ex
plurimis).
Ne consegue che nell’ipotesi di lesioni subite dal lavora-
tore - come nella specie - in un incidente stradale mentre
si reca al lavoro con un proprio mezzo di trasporto, l’inden-
nizzabilità dell’infortunio di lavoro “in itinere” può essere
riconosciuta soltanto quando l’uso del mezzo diverso da
quello pubblico sia reso necessario dalla impossibilità di
altra ragionevole scelta.
Così non è nella fattispecie, non essendo contestato che
l’infortunio sia avvenuto in area metropolitana, servita da
mezzi di trasporto compatibili con l’orario di entrata e di
uscita dal lavoro del ricorrente.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Le particolari diff‌icoltà interpretative relative alla
qualif‌icabilità di un sinistro come infortunio in itinere giu-
stif‌icano peraltro la compensazione integrale tra le parti
delle spese di lite. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
31 DICEMBRE 2013, N. 4784
EST. VITALE – RIC. MERCADANTE (AVV. FAZIO) C. FONDIARIA - SAI S.P.A. (AVV.
GIORDANO)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Onere della prova y
Contenuto y Fattispecie in tema di presunto inve-
stimento stradale con lesioni f‌isiche plurime attri-
buibili ad un differente evento traumatico (rissa).
. Nell’ipotesi di azione proposta nei confronti dell’im-
presa designata dal Fondo di garanzia per le vittime
della strada per il risarcimento dei danni cagionati da
veicolo rimasto sconosciuto, il danneggiato ha l’onere
di provare l’esistenza del sinistro come fatto storico e
la compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’inci-
dente. (c.c., art. 2967; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
19) (1)
(1) In senso conforme si veda v. Cass. civ, 18 novembre 2005, n.
24449, in questa Rivista 2006, 839. Cfr, inoltre, Cass. civ. 1 agosto
2001, n. 10484, ivi 2002, 595.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del 14 marzo 2013, l’attore, sig.
Mercadante, conveniva in giudizio la Fondiaria - Sai S.p.a.,
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Vittime
della Strada.
Lo stesso riferiva infatti che in data 1 settembre 2011,
mentre percorreva a piedi la via R. Marciano, veniva tra-
volto da un’autovettura che, invece di fermarsi, si dava
alla fuga.
Il ricorrente veniva successivamente portato al Pronto
Soccorso dell’Ospedale Villa Sof‌ia - Cervello, avendo subito
danni di natura f‌isica (trauma cranio facciale con avulsio-
ne dentaria, frattura delle ossa nasali e trauma toracico
chiuso), che – a mezzo di C.t.p. – venivano quantif‌icati
nell’importo di € 9.860,00.
Si costituiva in giudizio la Fondiaria - Sai S.p.a., quale
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico
del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la quale
rilevava l’infondatezza di ogni pretesa attorea, per man-
canza di adeguata prova, avanzando seri dubbi sull’effetti-
vo verif‌icarsi del sinistro stradale.
Procedendosi all’assunzione dei mezzi istruttori, veniva
anzitutto escusso il testimone oculare dell’incidente, Sig.
Di Paola Vito, il quale – pur confermando la versione del-
l’investimento stradale, fornita dall’attore – non risultava
particolarmente attendibile, come appresso si dirà.
Veniva inoltre acquisita la scheda cartacea ed audio
della Centrale Operativa 118 di Palermo, ove si faceva
riferimento a ‘persona aggredita’, sulla scorta della regi-
strazione sonora della telefonata di soccorso, nel corso
della quale l’utente riferiva della necessità di un’ambulan-
za, essendovi stata ‘una specie di rissa’, ed in ogni caso
negando la verif‌icazione di ‘incidente stradale’.
Orbene, sul piano normativo l’art. 2967 c.c. dispone
che, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne
il fondamento.
Secondo la Suprema Corte, poi, incombe sul danneg-
giato l’onere di provare che il sinistro si è verif‌icato per
condotta colposa di altro veicolo, il cui conducente sia
rimasto sconosciuto (così, Cass. Civ. 10484/2001).
L’attore, viceversa, nel corso del processo, non si rivela-
va in grado di provare quanto asserito in citazione.
La valutazione di tutti gli elementi indiziari e probato-
ri, forniti dalle parti in causa, esaminate ex art. 116 c.p.c.,
porta infatti a ritenere destituito di fondamento l’an, ossia
l’accadimento storico, posto a base della pretesa risarcito-
ria dell’attore.

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