Giudice di pace civile di Firenze 18 novembre 2013, n. 6503

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
GIURISPRUDENZA DI MERITO
di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione,
non limitandosi a richiedere il deposito della documentazio-
ne attestante la regolarità dell’etilometro (sez. IV, n. 42084
del 4 ottobre 2011, Rv. 251117)”: così, Cass. n. 20977/2013.
Ciò posto, e considerata l’irregolarità nella metodologia
seguita dagli agenti accertatori, per come eccepita dal ricor-
rente – atteso che fra una misurazione e l’altra trascorreva un
periodo di tempo superiore ai cinque minuti previsti ex lege - ,
in forza dell’art. 23 ultimo comma della legge 689/81 appare le-
gittimo accogliere l’opposizione di che trattasi, atteso che non
vi sono prove suff‌icienti della responsabilità dell’opponente.
Vertendosi su presunzioni legali, si ritiene che sus-
sistano i presupposti per compensare tra le parti le spese
di lite. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI FIRENZE
18 NOVEMBRE 2013, N. 6503
EST. TRASSARI – RIC. X ED ALTRO C. COMUNE DI SCANDICCI
Responsabilità civile y Animali y Animali selvati-
ci y Responsabilità della P.A. y Condizioni y Danni
provocati ad autovettura dall’attraversamento im-
provviso di un cinghiale y Su strada mancante di
apposita segnaletica di pericolo.
. Il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in
circolazione non è risarcibile in base alla presunzione
stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggi-
na in quanto il suo stato di libertà è incompatibile con
qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma sol-
tanto alla stregua dell’art. 2043 c.c., con la conseguente
necessità di individuare un concreto comportamento
colposo ascrivibile all’ente pubblico. (Nella fattispecie
il sinistro era stato provocato dall’attraversamento im-
provviso di un cinghiale su strada mancante di apposita
segnaletica di pericolo) (c.c., art. 2043) (1)
(1) Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni provocati da animali
selvatici a persone o a cose, imputabile all’ente, sia esso Regione, Provin-
cia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati aff‌idati
i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi in-
sediata, con riguardo a fattispecie analoga a quella oggetto della sentenza
in commento, v. Cass. civ. 21 febbraio 2011, n. 4202, in Ius&Lex dvd n.
3/2014, ed. La Tribuna; Cass. civ. 16 novembre 2010, n. 23095, in questa
Rivista 2011, 311. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80, ivi 2010, 621; Cass. civ.
10 ottobre 2007, n. 21282, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato, i coniugi X
e Y esponendo che il 7 gennaio 2012 la vettura di loro pro-
prietà, una Dayatsu Terios targata (omissis) mentre alla
guida del primo percorreva la Via di Marciola nel Comune
di Scandicci, a circa 300 metri dal civico 122, era stata
urtata da un cinghiale che improvvisamente, aveva at-
traversato la carreggiata, conveniva in giudizio il Comune
di Scandicci quale proprietario della strada, responsabile
della mancata apposizione di segnaletica indicante la
presenza di fauna selvatica, per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti quantif‌icati in euro 2616,14
pari alla somma preventivata per la loro riparazione.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ricordando che
la fauna selvatica costituisce, secondo la legge 968/1977,
patrimonio indisponibile dello Stato e rilevando di non
essere né proprietario, né custode dell’animale che aveva
causato il danno, eccepiva la propria carenza di legittima-
zione e concludeva per la denegata ipotesi di rigetto di
tale eccezione preliminare, che la domanda fosse comun-
que respinta “per infondatezza della stessa e mancanza di
responsabilità dell’Ente convenuto”.
La causa veniva istruita con produzioni di documenti
e prove per testi e all’udienza del 30 ottobre 2013, sulle
conclusioni delle parti, precisate con riferimento alle ri-
spettive memorie, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la fauna selvatica rientra nel patri-
monio indisponibile dello Stato e che i poteri relativi alla sua
gestione, tutela e controllo sono stati attribuiti dalla legge
157/92 alle Regioni a statuto ordinario. Detti enti in quanto
obbligati ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni
a terzi, sono responsabili dei danni provocati da animali sel-
vatici a persone o a cose il cui risarcimento non sia previsto
da norme specif‌iche. Per quanto sopra detto ed altresì per
la considerazione che il proprietario della strada è respon-
sabile per i danni riferibili ad insidia, l’eccezione di carenza
di legittimazione passiva proposta dal Comune convenuto va
disattesa. Vertendosi in tema di responsabilità extracontrat-
tuale, occorre altresì precisare che il danno cagionato dalla
fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in
base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabi-
le alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un
qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto
alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c.,
con la conseguente necessaria individuazione di un concreto
comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.
Nel caso in esame è stato provato (teste 2 all’udien-
za del 5 dicembre 2012), sia l’urto inferto dal cinghiale,
immessosi improvvisamente sulla strada, alla vettura
degli attori che la stava percorrendo, sia la mancanza di
segnaletica indicante il pericolo costituito dal probabile
attraversamento di animali.
Ed è proprio nella dimostrata mancanza di segnalazio-
ne del pericolo che si sostanzia la colpa dalla quale, ex art.
2043 c.c. scaturisce la responsabilità Comune convenuto.
Non è infatti contestabile che se il rischio dell’attra-
versamento di animali selvatici fosse stato segnalato il X
avrebbe potuto assumerne contezza ed essere quindi nelle
condizioni di scegliere se percorrere o no quella strada e,
se sì, di procedere con quella maggiore prudenza che la
situazione di pericolo esigeva.
La domanda deve pertanto essere accolta e il convenuto
condannato al risarcimento del danno col pagamento della
somma di euro 2616,14 necessaria al ristoro che all’udienza
del 10 aprile 2013 ha espressamente dichiarato di non con-
testare, oltre interessi di legge dal giorno del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo. (Omissis).

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