La responsabilità civile del giudice nell'ordinamento integrato
Autore | Valeria Piccone |
Pagine | 69-96 |
VALERIA PICCONE*
LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GIUDICE
NELL’ORDINAMENTO INTEGRATO
SOMMARIO: 1. La responsabilità civile del giudice. Breve inquadramento storico. – 2. La
legge 13 aprile 1988 n. 117. – 3 L’obbligo di adeguamento del diritto interno al diritto
dell’Unione Europea: il ruolo della primauté. – 4. Traghetti del Mediterraneo S.p.A. – 5.
Il giudicato interno e la consistency. – 6. L’“indifferenza soggettiva” nelle ipotesi di re-
sponsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione Europea. – 7. La responsa-
bilità dello Stato per violazione del diritto UE imputabile ad organo giurisdizionale di
ultima istanza: il ricorso della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana e la
decisione della Corte di Giustizia. – 8. La via interpretativa. – 9. Conclusioni.
1. La responsabilità civile del giudice. Breve inquadramento storico
Trattare, oggi, della responsabilità civile del giudice significa addentrarsi in
uno degli argomenti più complessi e delicati, non solo dal punto di vista del si-
gnificato politico-istituzionale che tale argomento riveste ma anche dal punto di
vista strettamente tecnico-giuridico.
È innegabile, infatti, l’intreccio della responsabilità civile con gli altri profili
di possibile responsabilità del magistrato, soprattutto, anche se non esclusiva-
mente, con quella disciplinare. Trovare l’opportuno equilibrio fra le varie forme
di responsabilità non è facile, in quanto tale equilibrio dipende da una moltepli-
cità di fattori, fra i quali primeggia indubbiamente quello così bene evidenziato
da autorevole dottrina1: la distinzione fra il modello professionale ed il modello
burocratico della magistratura.
A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, nei dibattiti accademici il tema
della responsabilità civile del magistrato è diventato cruciale2 sotto diverse ango-
lazioni prospettiche ed in diversi contesti.
* Magistrato, Consigliere Speciale ONU.
1 N. PICARDI, La responsabilità del giudice: La storia continua, in Rivista di diritto proces-
suale, 2007, p. 283.
2 Si veda, sul punto, M. RHEINSTEIN, Who watches the Watchmen?, in Interpretation of Mo-
dern Legal Philosophies, Essays in Honor of Roscoe Pound, New York, 1947, p. 589; ritroviamo
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Non può non rilevarsi che si tratta di una questione destinata ad emergere
soprattutto in periodi di crisi istituzionale, quando si rompono i meccanismi di
equilibrio ed emerge tutta la complessità di una tematica che si rifrange, come in
un gioco di specchi, in molteplici direzioni, fino al livello costituzionale e finisce
così per investire nodi fondamentali, quali il ruolo del giudice e la stessa separa-
zione dei poteri
È indicativa di tale processo la circostanza che ben tre articoli del codice di
procedura civile italiano (gli artt. 55, 56 e 74), che disciplinavano la responsabi-
lità civile del giudice e del pubblico ministero, abbiano formato oggetto di un
referendum che ne ha sancito l’abrogazione nel 1987.
Ai sensi della prima delle citate disposizioni, il giudice era civilmente re-
sponsabile solo se imputabile di dolo, frode o concussione, ovvero, per denegata
giustizia; la domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non po-
teva essere proposta, in base al successivo art.56, senza la previa autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia, la disciplina de qua si applicava anche al pub-
blico ministero (art.74)
Non a caso, tale normativa trovava il proprio ubi consistam nell’Ordonnance
civile del 1667, il c.d. Code Louis, il primo codice civile, la cui matrice storica è
in un aspro conflitto fra il potere politico – rappresentato dal Re – e i Parlamenti
– l’alta magistratura – che già aveva avuto significativa espressione nella c.d.
fronda parlamentare, la rivolta dei giudici: il Code Louis previde, quindi, nume-
rosi casi di responsabilità civile a carico dei giudici essendo reputato fra i fini
della monarchia assoluta quello di imporre ai giudici disciplina: «il Re è il solo
legislatore del suo reame. C’è bisogno di ordinanze che stabiliscano sanzioni
contro i giudici»3.
Dall’altra parte i giudici vedevano in tale disciplina una minaccia per la pro-
pria indipendenza che, peraltro, qualora si fosse tradotta nella possibilità delle
parti di esprimere il proprio risentimento nei loro confronti, avrebbe potuto dare
origine ad un inammissibile vulnus del prestigio dell’intera magistratura.
La ferma intenzione del Re di utilizzare l’istituto della responsabilità civile
per controllare e finanche condizionare l’esercizio della funzione giurisdizionale
fu, tuttavia, inevitabilmente frustrata dalle interpretazioni che furono offerte
della normativa de qua, con la previsione di un giudizio preventivo di ammissi-
bilità della domanda e l’affidamento ai Parlamenti stessi della competenza deci-
soria in tale materia nonché l’esclusione della responsabilità per colpa grave e il
restringimento della stessa ai soli casi di «dol, fraude ou concussion».
Il conflitto fra potere politico e magistratura fu prevedibilmente sedato dalla
Rivoluzione francese e dalla trasformazione della figura del magistrato in “magi-
strato funzionario” che faceva pendere la bilancia verso un controllo interno, di-
la domanda, che risale al Quis custodies ipsos custodes di Giovenale, in G. ASTUTI e U. NICOLINI,
Custodire I Custodi, Milano, 1975 e in M. CAPPELLETTI, Who watches the Watchmen?, A Compa-
rative Study on Judicial Responsibility, in American Journal of Comparative Law, 1983, p. 1 ss.
3 Code Louis, Ordonnance civile 1667, Procez-Verbal, I, p. 505.
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