Giudice di Pace Penale di Chioggia ord. di rinvio 12 dicembre 2015, n. 73

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GIUDICE DI PACE PENALE DI CHIOGGIA
ORD. DI RINVIO 12 DICEMBRE 2015, N. 73
EST. MINOIA – IMP. M.S.
Stupefacenti y Produzione, traff‌ico e detenzio-
ne illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope
y Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
y Denunciata introduzione di una serie di misure
di prevenzione in sede di conversione del D.L. n.
272/2005 y Divieto di condurre qualsiasi veicolo a
motore per un periodo di due anni y Supposta viola-
zione dell’art. 77, comma 2, Cost. y Questione rile-
vante e non manifestamente infondata di legittimi-
tà costituzionale.
. É rilevante e non manifestamente infondata, in ri-
ferimento all’art. 77, comma 2, Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 75 bis del D.P.R. n.
309/1990, inserito dall’art. 4-quater aggiunto in sede di
conversione del D.L. n. 272/2005, convertito con modi-
f‌icazioni dalla L. n. 49/2006, nella parte in cui, intro-
ducendo una serie di misure di prevenzione, fra cui il
divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per un
periodo di due anni, è estraneo rispetto ai contenuti
e alle f‌inalità del decreto-legge in cui è stato inserito.
1990, n. 309, art. 75 bis) (1)
(1) La questione oggetto dell’ordinanza in commento s’incentra
sull’art. 75 bis del D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui alle lettere b)
ed f) fa obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo
di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima
di altra ora pref‌issata per un periodo di due anni e vieta di condur-
re qualsiasi veicolo a motore sempre per un periodo di due anni. Si
evidenzia che con riguardo agli artt. 4-bis e 4-vicies ter, introdotti
dalla legge di conversione, che riguardavano gli stupefacenti e non la
persona del tossicodipendente, ed in quanto norme sostanziali e non
processuali, è già intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale
n. 32 del 12 febbraio 2014, pubblicata per esteso in Riv. pen. 2014, 371
che ne ha sancito l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art.
77, comma 2, della Costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12 dicembre 2015 è stato depositato in cancelle-
ria ai f‌ini della convalida, ai sensi dell’art. 75-bis del D.P.R.
n. 309/1990, il provvedimento del questore di Venezia da-
tato 1 dicembre 2015 e notif‌icato a M.S. nato a (omissis)
e residente in ( omissis) alla (omissis) n. (omissis) in
data con cui dato atto - che con decreto emesso in data 24
agosto 2015 e notif‌icato il 2 settembre 2015 il Prefetto di
Venezia, a seguito del rapporto redatto dal Commissariato
di P.S. di Chioggia in data 8 maggio 2015, ha applicato nei
confronti di M.S. le sanzioni di cui all’art. 75 del D.P.R. n.
309/1990 per uso personale di sostanza stupefacente;
- che M.S. risulta già condannato per reati di varia na-
tura e, in particolare, nel 2001 per tentato furto e nel 2007
per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
- che lo stesso è stato sottoposto, in data 13 novembre
2014, alla misura di prevenzione disposta dal questore di
Venezia del rimpatrio con F.V.O. e divieto di ritorno nel
Comune di Venezia per anni tre e, in data 19 dicembre
2014, sempre da parte del questore di Venezia, alla misura
di prevenzione dell’avviso orale di cui al D.L.vo n. 159/2011
senza che le misure abbiano sortito gli effetti sperati sul
M. che, nel marzo 2015, veniva nuovamente denunciato
per ricettazione e per guida senza patente;
- che le predette condotte tenute da M.S., accertate
principalmente in orario notturno mentre conduceva vei-
coli privo di idoneo titolo abilitativo determinano, congiun-
tamente all’uso di sostanze stupefacenti, un costante peri-
colo per la sicurezza pubblica anche perché il M., che non
risulta svolgere alcuna attività lavorativa, è dedito abitual-
mente a furti per procurarsi la dose quotidiana di droga;
- che è necessario precludere a M.S. la commissione
di ulteriori reati che possano determinare l’insorgenza di
serio e grave pericolo per la sicurezza pubblica e che sus-
sistono, in def‌initiva, tutti i presupposti di cui agli artt. 75
e 75-bis del D.P.R. n. 309/1990,
Ordina
a M.S. la sottoposizione alle prescrizioni di cui all’art.
75-bis comma 1 lett. b) e f) ovvero “ l’obbligo di rientrare
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
entro le ore 20.00 e non uscire prima delle ore 7.00 per un
periodo di anni due e di condurre qualsiasi veicolo a moto-
re per un periodo di anni due salvo specif‌ica e preventiva
autorizzazione da parte del Giudice di pace di Chioggia
con l’avvertenza che nel caso di trasgressione sarà deferito
all’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 75-bis
comma 6 del D.P.R. 309/1990 che prevede che il contrav-
ventore anche solo ad una delle disposizioni applicate
di cui al comma 1 del medesimo art. 75-bis è punito con
l’arresto da tre a diciotto mesi” avvertendolo, altresì, della
possibilità di presentare, personalmente o a mezzo difen-
sore, a questo Giudice, memorie o deduzioni. Sono stati
prodotti, inoltre, in copia, tutti i documenti indicati nel
suddetto provvedimento.
Chiamato a dare applicazione all’art. 75-bis, attraverso
l’invocata convalida, in ordine alla quale vi sarebbero tutti
i presupposti, il sottoscritto, tuttavia, ha ragione di dubi-
tare della legittimità costituzionale di tale disposizione.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale

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