Giudice di pace civile di Legnago 21 novembre 2013, n. 431

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
Merito
GIUDICE DI PACE CIVILE DI LEGNAGO
21 NOVEMBRE 2013, N. 431
EST. CRIVELLARO – RIC. LUNGU (AVV.TI CORONA E FRATTONI) C. SOC. CATTOLICA
ASSIC. COOP. ED ALTRO
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Azione nei confronti del re-
sponsabile del danno e del suo assicuratore y Possi-
bilità y Intervento volontario dell’assicuratore del
danneggiato y Inammissibilità.
. In ipotesi di esercizio da parte del danneggiato del-
l’azione di risarcimento c.d. ordinaria ex artt. 144 e
148 cod. ass. nei confronti del responsabile civile e del
suo assicuratore, anziché di azione diretta ex art. 149
nei confronti del proprio assicuratore, è inammissibile
l’intervento volontario in causa di quest’ultimo. (d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 148; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 149) (1)
(1) Interessante questione sulla quale si sono formati, nella giuri-
sprudenza di merito, due opposti orientamenti. Seguono l’indirizzo
prevalente, a favore dell’inammissibilità dell’intervento volontario
dell’assicuratore del danneggiato: Trib. civ. Torino 27 giugno 2013,
n. 4618 e 22 gennaio 2013, su www.unarca.it; Trib. civ. Prato 6 giu-
gno 2013, n. 774, ibidem; Trib. civ. Genova, 10 giugno 2011, n. 2415,
in questa Rivista 2012, 797; Giud. pace civ. Verona 10 febbraio 2011,
ivi 2011, 495; Giud. pace civ. Napoli ord. 29 ottobre 2010, n. 4544,
ivi 2011, 57, con nota di P. MINUCCI, In tema di intervento volon-
tario dell’assicuratore del danneggiato; Giud. pace civ. Mascalucia
1 luglio 2010, ivi 2010, 727 e Giud. pace civ. Torino 7 giugno 2010,
n. 7436, ibidem. Ritengono, invece, ammissibile l’intervento suddet-
to: Trib. civ. Milano 28 ottobre 2011, n. 13052, su www.unarca.it e
Giud. pace civ. Tortona 31 maggio 2012, in questa Rivista 2012, 797.
La citata sentenza Corte cost. 19 giugno 2009, n. 180, ivi 2009, 683, ha
stabilito il carattere alternativo e non esclusivo del sistema di risar-
cimento diretto: il danneggiato ha, pertanto, la facoltà e non l’obbligo
di ricorrere al risarcimento diretto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lungu Costica espone che il giorno 7 gennaio 2013 alla
guida della propria autovettura targata ZA 775 NY assicu-
rata con AXA Assicurazioni Spa venne tamponato dal vei-
colo targato DT 631 TL condotto dal Signor Tosi Luigi, as-
sicurato per la RCA con la società Cattolica Assicurazioni.
La richiesta di risarcimento rivolta alle due compagnie
di assicurazione non ha dato alcun esito; l’attore agisce
quindi in questa sede a norma dell’art. 148 C.d.Ass. nei
confronti del responsabile del sinistro (azione però rinun-
ciata a verbale di udienza del 30 settembre 2013) e della
compagnia di assicurazione per la RCA del responsabile
civile (proprietario del veicolo).
Nella contumacia dei due convenuti, si è costituita
volontariamente la società AXA Assicurazioni spa (come
detto sopra, assicuratrice per la RCA della vettura atto-
rea) nella veste di rappresentante e sostituto processuale
ex art. 77 c.p.c. di Cattolica Assicurazioni Coop a r.l. ed
in proprio quale compagnia gestionaria ex artt. 145 e 149
C.d.Ass.
A sostegno della propria legittimazione processuale
Axa Assicurazioni invoca le previsioni della convenzione
CARD 2011 (cui entrambe le compagnie hanno aderito)
che conferisce ad ogni società assicurativa aderente il
potere di rappresentare in giudizio altra società aderente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 c.p.c., in esecuzione
dell’art. 13, D.P.R. n. 254/06; nel merito eccepisce l’im-
proponibilità dell’azione per mancato rispetto dei ter-
mini imposti dagli artt. 145 e 148 C.d.Ass.; la mancata
compilazione del modulo CAI, che non ha consentito un
tempestivo adempimento degli obblighi di legge da parte
dell’assicuratore della RCA; l’intervenuto pagamento di
euro 4.310,00 da parte di AXA; il quantum di risarcimento
richiesto, assolutamente eccessivo ed ingiustif‌icato anche
in riferimento alle voci “fermo tecnico” e “rimborso spese
legali stragiudiziali”.
AXA ha concluso come in premesse.
In prima udienza parte attrice ha riconosciuto di aver
ricevuto in data 8 aprile 2013 la somma di euro 4.310,00
(trattenuta a titolo di acconto) ed ha chiesto di integrare
il contraddittorio nei confronti del responsabile del danno
(intestatario del veicolo) Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus, eccependo però l’inammissibilità dell’intervento
svolto da AXA e chiedendone l’estromissione dal giudizio.
Fissata nuova udienza di prima comparizione per
adempiere all’incombente di integrazione del contrad-
dittorio nei confronti del litisconsorte necessario, l’attore
ha chiesto nuovo termine dichiarando di non aver adem-
piuto all’incombente; l’intervenuta ha chiesto dichiararsi
l’estinzione del giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle eccezioni
preliminari svolte.
Occorre premettere che si verte pacif‌icamente in una
ipotesi in cui l’attore ha optato per l’azione di risarcimento
c.d. ordinaria ex artt. 144 e 148 C.d.Ass. nei confronti del
responsabile civile e del suo assicuratore (litisconsorti
necessari) e non per l’azione diretta ex art. 149 nei con-
fronti del proprio assicuratore.
In ipotesi di litisconsorzio incompleto, l’ordine di inte-
grazione del contraddittorio deve essere eseguito entro

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