Giudice di pace civile di Acireale 4 giugno 2013, n. 377

Pagine1057-1058
1057
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ACIREALE
4 GIUGNO 2013, N. 377
EST. MAZZOCCHI – RIC. MAUGERI (AVV.TI BONANNO FELDMANN, GRISAFI E
D’AMICO) C. HDI ASS.NE SPA (AVV. ZUCCARELLO) ED ALTRO
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno morale y Liquidazione y Criteri.
. In materia di risarcimento del danno non patrimonia-
le derivante da sinistro stradale, la “voce” di tale danno
intesa come “sofferenza soggettiva” non può essere
adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei
valori tabellari, ma deve essere adeguatamente perso-
nalizzata, onde ristorare integralmente il pregiudizio
subito dal danneggiato. (Sulla base di questo principio
il giudice de quo ha liquidato il danno biologico in via
equitativa con una maggiorazione del 25% rispetto ai
predetti valori tabellari) (c.c., art. 2059) (1)
(1) Si richiama, in argomento, una delle ormai note “sentenze di
San Martino”, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, pub-
blicata in questa Rivista 2009, 25. L’indirizzo espresso dalla sentenza
in epigrafe si ritrova in numerose sentenze di legittimità e merito.
Ex multis, si segnalano: Cass. civ. 12 settembre 2011, n. 18641, ivi
2012, 1048; Cass. civ. 24 febbraio 2010, n. 4484, ivi 2010, 520; Cass.
civ. 28 novembre 2008, n. 28423, ivi 2009, 441; Trib. civ. Camerino
18 marzo 2011, ivi 2011, 715; Trib. civ.Bologna 30 novembre 2010,
n. 3367, ivi 2011, 239; Trib. civ. Milano 19 febbraio 2009, n. 2334, ivi
2009, 542; Giud. pace civ. Moncalieri 11 gennaio 2013, ivi 2013, 545;
Giud. pace civ. Torino 4 ottobre 2011, n. 8721, ivi 2012, 367. In dottri-
na, v. POTETTI, Sintesi, elaborazione e osservazioni sulla sentenza
delle Sezioni Unite civili, n. 26973 del 2008, in tema di danno non
patrimoniale, ivi 2009, 369; A. FITTANTE, Il risarcimento del danno
da responsabilità extracontrattuale alla luce della sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, n. 26972, ivi 2009,
675; G. BUFFONE, Liquidazione del danno biologico e del danno
morale da sinistro stradale: progressiva erosione della tesi della
somatizzazione (SS.UU. 26972/2008), ivi 2009, 783 e G. GUSSONI,
Sull’inconsistenza scientif‌ica e giuridica del concetto di danno mo-
rale come voce di danno autonoma in presenza di danno biologico,
ivi 2011, 181.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notif‌icato l’odierna
attrice conveniva in giudizio, avanti questo Giudice di
pace, la compagnia di assicurazioni HDI e D’Amico Carlo,
invocandone la condanna al risarcimento di tutti i danni
occorsi a seguito del sinistro stradale verif‌icatosi il giorno
13 ottobre 2011, in Acireale.
All’udienza di prima comparizione si costituiva la so-
cietà di assicurazione che contestava la domanda, e il con-
venuto D’Amico che dichiarava di essere il responsabile
dell’occorso evento dannoso.
Venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti, consu-
lenza medica, veniva escusso il testimone, inf‌ine la causa
veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la pretesa risarcito-
ria dell’attore è proponibile, essendo stato rispettato lo
spatium deliberandi previsto dalle vigenti disposizioni di
legge sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore,
la citazione è stata infatti preceduta dalla costituzione in
mora della società assicuratrice mediante lettera racco-
mandata A.R.
La domanda avanzata dall’attrice risulta fondata, ciò
sulla scorta della dichiarazione di assunzione di respon-
sabilità del convenuto e delle dichiarazioni rese dal testi-
mone escusso all’udienza del 15 maggio 2013, che, disin-
teressato e indifferente ha dichiarato di avere visto “una
macchina ferma che stava facendo uscire un’altra vettura
e nel ripartire, investiva una signora che stava attraver-
sando sulle strisce pedonali esistenti in via Sclafani”.
Passando alla quantif‌icazione delle lesioni riportate
dall’attrice, nota è la sentenza della Suprema Corte n.
26972 dell’11 novembre 2008 che ha modif‌icato la nozione
di danno non patrimoniale sino ad oggi in uso, sentenza
che ha acceso accaniti dibattiti dottrinali e giurispruden-
ziali.
Alla luce di questa nuova rivisitazione concettualistica,
il risarcimento del danno alla persona è stato ricondotto
nell’ambito del sistema bipolare del danno patrimoniale e
non patrimoniale.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato come il
danno morale e il c.d. danno esistenziale, non possono
considerarsi delle sottocategorie di danno risarcibile au-
tonomamente, ma devono essere ricompresi nell’unica,
grande categoria del danno non patrimoniale così come
tutti i pregiudizi legati alla persona (che devono essere
risarciti integralmente) e che coincidono con la lesione di
valori costituzionalmente garantiti, nel rispetto dei princi-
pi sanciti dall’art. 2 Cost. e dell’art. 2059 c.c.
Il giudice, pertanto, deve accertare effettivamente
la consistenza del pregiudizio lamentato, individuando
quelle ripercussioni negative che concretamente hanno
determinato il danno, alterando la soggettività f‌isica, so-
ciale-lavorativa dell’individuo.
Ma, la meccanica quantif‌icazione effettuata a punti
percentuali, i parametri c.d. tabellari, a volte si presenta
inadeguata e insuff‌iciente a risarcire integralmente il dan-
no sofferto, in quanto ogni fattispecie diversa dall’altra, e
lo strumento del punto di invalidità, con l’eliminazione del
danno morale, verrebbe a porsi come una mera indennità,
identica per tutte le categorie dei soggetti.
Del resto non sembra che la sentenza delle Sezioni Uni-
te imponga, come unico criterio da seguire nella liquida-
zione del danno, quello di ritenere il danno da sofferenza
compreso nell’ambito del danno biologico.
Ciò che rileva è che la predetta sentenza, in ogni sua
parte, pone l’accento sull’esigenza di ristorare il pregiudi-
zio subito, a seguito dell’occorso evento dannoso, nel modo
più totale e senza indebite duplicazioni.
È innegabile che l’accertamento medico-legale dell’en-
tità delle lesioni f‌isiche, del danno biologico, viene effet-
tuato con considerazioni marginali della sofferenza f‌isica
e del tutto prescindendo da quella psichica, costituisce
dato di comune esperienza il fatto che alcune lesioni, che
danno luogo ad invalidità anche minime, si accompagnano
a sofferenze f‌isiche e/o psichiche a volte intense che, spes-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT