Giudice Di Pace Civile Di Pordenone 21 Luglio 2016, N. 424

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giur MERITO
1/2017 Arch. loc. cond. e imm.
A sostegno di tali affermazioni ha prodotto varia cor-
rispondenza, anche proveniente dall’amministratore del
Condominio. Quest’ultimo ha presentato esposto al Com-
missariato di Monza in data 6 luglio 2016 (doc. 5) con
indicazione di vari episodi ed allegazione di un livello di
emissioni talmente elevato da costituire una seria e peri-
colosa minaccia al bene della salute.
Il sig. X all’udienza odierna, non si è opposto e non ha
contestato i fatti, se non che sono esagerati.
Rilevato che nel contratto di locazione (art. 16) il
conduttore ha dichiarato di accettare il regolamento di
condominio (doc. 2) che tra l’altro vieta all’art. 3 lette-
ra a) e specif‌icatamente all’art. 13 di adibire i locali ad
uso abitazione a “qualsivoglia altro uso che possa turbare
la tranquillità dei condomini...è vietato dopo le ore 23:00
di suonare, cantare e di far funzionare apparecchi radio e
grammofoni salvo il consenso dei condomini vicini.
Rilevato che il dissenso risulta dalla corrispondenza
prodotta;
Vista la non opposizione del sig. X
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione in og-
getto, Ritenuta la violazione dello stesso come grave.
Visto il novellato disposto dell’art. 92 c.p.c. che riduce
le ipotesi di compensazione delle spese ai soli casi di asso-
luta novità della questione o mutamento della giurispru-
denza, senza consentire di tenere conto del comportamen-
to di parte convenuta, le spese seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo. (Omissis)
I
TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
SEZ. II, ORD. 21 LUGLIO 2016
EST. PIRARI – RIC. LOCHE (AVV. GIURESSI) C. COND. VILLA MARINA (AVV. VITIELLO)
Regolamento di condominio y Limiti alla pro-
prietà esclusiva y Divieto di possedere o detenere
animali domestici y Modif‌ica dell’art. 1138, ultimo
comma, c.c. a seguito della riforma del condominio
del 2012 y Effetti y Nullità sopravvenuta delle clau-
sole regolamentari contrastanti con la disciplina
codicistica y Estensione.
. Il divieto previsto dall’ultimo comma dell’art. 1138
c.c. (a mente del quale “le norme del regolamento non
possono vietare di possedere o detenere animali dome-
stici”), introdotto dalla legge di riforma del condomi-
nio n. 220/2012, è applicabile a tutte le disposizioni con
esso contrastanti, indipendentemente sia dalla natura
del regolamento che le contiene (contrattuale o assem-
bleare) sia dal momento (antecedente o posteriore alla
novella del 2012) in cui il regolamento è stato adotta-
to. (Fattispecie nella quale, sulla scorta dell’enunciato
principio, il Giudicante ha dichiarato la nullità di clau-
sola regolamentare contraria al principio generale san-
cito dall’art. 1138 cit.) (c.c., art. 1138; att. c.c., art. 155)
II
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PORDENONE
21 LUGLIO 2016, N. 424
EST. D’ANDREA – RIC. X C. Y
Regolamento di condominio y Limiti alla pro-
prietà esclusiva y Divieto di possedere o detenere
animali domestici y Modif‌ica dell’art. 1138, ultimo
comma, c.c. a seguito della riforma del condominio
del 2012 y Effetti y Nullità sopravvenuta delle clau-
sole regolamentari contrastanti con la disciplina
codicistica y Sussiste.
. Qualunque divieto alla detenzione di animali previ-
sto da un previgente regolamento condominiale deve
intendersi caducato ex art. 1138, ultimo comma, c.c.
(aggiunto dalla legge di riforma del condominio), con-
f‌igurandosi una forma di nullità sopravvenuta delle
clausole contrarie al nuovo disposto normativo. (c.c.,
art. 1138)
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Loche
Sandro, assumendo di essere proprietario, in virtù di atto
di compravendita del 25 settembre 2007, dell’immobile,
ad uso civile abitazione, e del giardino di 70 mq., sito in
Comune di Carloforte, località Isola Piana, identif‌icato in
catasto al foglio l, mappali 900 sub I, 273 e 268, ricompre-
so nelle più ampio condominio denominato “Condominio
Villa Marina”, e di essere proprietario di un cane di pic-
cola taglia, ha chiesto che, in via principale, venisse di-
chiarato nullo e/o venisse annullato e/o venisse comunque
dichiarato privo di eff‌icacia l’art. 7 del regolamento del
condominio, che vietava di tenere all’Isola Piana animali
domestici, e che per l’effetto venisse consentito al proprio
cane l’accesso al condominio, evidenziando la nullità so-
pravvenuta della predetta disposizione per effetto della
modif‌ica dell’art. 1138, ultimo comma, c.c., intervenuta
con l’art. 16 L. n. 220/2012, a mente del quale le norme del
regolamento non potevano vietare di possedere e detenere
animali domestici, e dell’art. 155 disp. att. c.c., a mente del
quale le disposizioni contrarie avrebbero cessato di aver
effetto.
Costituitosi con comparsa depositata in data 9 dicem-
bre 2014, il Condominio Villamarina - Isola Piana ha chie-
sto, preliminarmente, che venisse ordinata l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di Marco Cappa e Simo-
netta Alfano, quali litisconsorti necessari, in via principa-
le, il rigetto delle domande e, in subordine, la conferma
della legittimità del divieto e la conseguente disposizione
in merito all’obbligo di tenere il cane all’interno dell’ap-
partamento e, solo in ulteriore subordine, nel giardino di
pertinenza, sostenendo innanzitutto la natura contrat-
tuale del regolamento, predisposto dall’originario unico

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