Giudice Di Pace Civile Di Palermo 29 Settembre 2015

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
l’amministratore cessato e sostituito non ha l’obbligo né
il potere di costituirsi in giudizio per difetto dell’interesse
a contraddire (per tutte Cass. civ. sez. VI, ord. n. 14589
del 4 giugno 2011), stante l’interruzione di ogni rapporto
di mandato con il condominio. Ne è che gli effetti dell’in-
tervenuta revoca giudiziale debbono ritenersi applicabili
anche in ordine alla legittimità passiva dell’ex ammini-
stratore alla costituzione nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo. Pertanto qualora l’ex amministratore già
revocato giudizialmente abbia svolto ricorso per decreto
ingiuntivo nei confronti di un condomino sulla base di una
delibera assembleare di approvazione di bilanci (consun-
tivo e/o preventivo), anch’essa tenutasi in data successi-
va all’avvenuta revoca giudiziale, la stessa deve ritenersi
invalida: onde la superf‌luità dell’indagine sul merito, che
resta assorbito. Le spese di giudizio, previa adaequatio al
proprium della statuizione, in ossequio ai parametri e ai
paradigmi del D.M. 55/14, seguono la soccombenza, ut in-
fra. Non si ritiene, di contro, di dover applicare il principio
della lite temeraria, stante il diverso orientamento – sia
pur assolutamente minoritario - rispetto a quello che suf-
fraga il divisamento (Omissis).
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
29 SETTEMBRE 2015
EST. VITALE – RIC. DI PAOLA ED ALTRA (AVV. SORINTANO) C. CONDOMINIO DI VIA
EUGENIO LEOTTA N. 15 (AVV. RICCIOLI)
Contributi e spese condominiali y Obblighi del
conduttore y Diritto dell’amministratore di riscuo-
tere direttamente ed esclusivamente da ciascun
condòmino y Azione diretta nei confronti del con-
duttore y Esclusione
. A prescindere dall’esistenza, o meno, di un contrat-
to di locazione afferente l’unità abitativa inclusa in un
edif‌icio condominiale, l’amministratore ha diritto - ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 63
disp. att. stesso codice - di riscuotere i contributi e
le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i
servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusi-
vamente da ciascun condòmino, restando esclusa un’a-
zione diretta nei confronti dei conduttori delle singole
unità immobiliari. (att. c.c., art. 63; c.c., art. 1123) (1)
(1) In termini, Cass. civ. 14 luglio 1988, n. 4606, in questa Rivista
1989, 300.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del 17 gennaio 2014, le sig.re
Di Paola impugnavano il decreto ingiuntivo n. 2767/2013
emesso dal Giudice di Pace di Palermo, ad istanza del Con-
dominio di via Eugenio Leotta n. 15, ed ingiungente l’im-
porto di € 1.434,00 (oltre interessi e spese del monitorio) a
titolo di oneri condominiali non versati dall’inquilino della
loro unità immobiliare, sita nel detto condominio.
Le opponenti eccepivano in compensazione un credito
dalle stesse vantato nei confronti di parte opposta, traente
origine da un precedente accordo transattivo tra le parti
(prodotto in giudizio), ove si specif‌icava che “il Condomi-
nio riconosce in favore delle Sig.re Di Paola l’ulteriore cre-
dito di € 5.000,00, che verrà gradualmente defalcato dagli
oneri condominiali ad oggi e per l’immediato futuro dovuti
dalle Sig.re Di Paola”.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, rilevava tuttavia
che la clausola del predetto accordo specif‌icava ulterior-
mente che “dal suddetto credito rimangono esclusi gli
oneri condominiali dovuti dagli inquilini delle signore Di
Paola ad oggi ammontanti ad € 1.411,10”.
Il Condominio convenuto, inf‌ine, evidenziava che la
morosità, posta a base del credito monitorio, era stata
riportata nel bilancio approvato dall’assemblea condo-
miniale del 5 aprile 2013, delibera non impugnata dalle
opponenti.
Queste ultime, nel corso del giudizio, contestavano l’e-
sistenza di un contratto di locazione concernente l’unità
immobiliare in oggetto, di fatto in uso alla loro madre, sig.
ra Zaami Maria.
Orbene, va anzitutto affermato infatti che la disposizio-
ne civilistica di cui all’art. 2697 – che governa l’onere della
prova – afferma il principio per cui “chi vuol far valere un
diritto in giudizio deve provare i fatti su cui le sue pretese
si fondano”.
A tale riguardo, l’orientamento consolidato della Su-
prema Corte, espresso in numerose sentenze (per tutte,
Cass. civ. 18 aprile 1972 n. 1249 ; Cass. civ. 19 febbraio 1972
n. 493) appare volto ad affermare che “l’opposizione a de-
creto ingiuntivo conf‌igura un giudizio ordinario, nel qua-
le la veste di attore sostanziale (quella formale riguarda
l’opponente) spetta alla parte formalmente convenuta, la
quale – di contro - vuol far valere una sua pretesa credito-
ria (consacrata nel decreto ingiuntivo) con la conseguen-
za che quest’ultima ha l’onere di dimostrare la sussistenza
dei presupposti per l’accoglimento della sua pretesa”.
Ciò posto, dall’esame della documentazione offerta
dalle parti, emerge per un verso l’esistenza di un pregres-
so accordo transattivo tra le parti, come sopra riportato,
dalla cui lettura si evince una sorta di separazione logico-
giuridica fra i debiti delle proprietarie dell’appartamento
in questione e quelli di chi abita o abiterà l’immobile (in
tal senso, si interpreta anche la successiva clausola, che
recita “né il credito di € 5.000,00 potrà essere trasferito
agli acquirenti”).
Per altro verso, va poi osservato che – anche a prescin-
dere dall’esistenza, o meno, di un contratto di locazione,
afferente l’unità immobiliare di proprietà delle Sig.re Di
Paola – in subiecta materia risulta chiara la Suprema Cor-
te allorquando afferma che la legge “disciplina i rapporti
tra il locatore ed il conduttore, senza innovare in ordine
alla normativa generale sul condominio negli edif‌ici, sic-
ché l’amministratore ha diritto - ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. stesso codice
- di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione
delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune diret-
tamente ed esclusivamente da ciascun condomino, restan-
do esclusa un’azione diretta nei confronti dei conduttori

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